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Community Law

RC Auto e “obbligo a contrarre”, un ostacolo alla libera prestazione di servizi

Nel 2004, la Commissione europea ha aperto un fascicolo amministrativo (Commissione/Italia) con il fine di verificare la conformità della legislazione italiana, in materia di assicurazione obbligatoria per i veicoli a motore, con il Trattato CE e la terza direttiva 92/49/CEE del Consiglio del 18 giugno 1992.

Oggetto d’esame del procedimento d’ infrazione è nel particolare la legge 24 dicembre 1969 n. 990 (ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA), la quale prevedeva sino a qualche settimana fa (sostituita dal D.lgs del 7/9/2005, n. 209 recante riassetto normativo delle disposizioni in materia di assicurazioni private) che <<le imprese, autorizzate ad esercitare nel territorio della Repubblica, sono tenute ad accettare, secondo le condizioni generali di polizza e le tariffe approvate o stabilite dal Ministero per l’Industria…, le proposte per l’assicurazione obbligatoria che siano loro presentate>> (cosiddetto OBBLIGO A CONTRARRE, più comunemente conosciuto).

La Commissione, dopo aver inviato lettere di messa in mora senza ricevere risposte precise, ha richiesto (ottobre 2005) al Governo Italiano un parere motivato, reso dall’Ufficio competente di quest’ ultimo nel mese di dicembre 2005, rispettando il termine prescritto di due mesi.

Le motivazioni giuridiche della Commissione europea, rese a grandi linee (per dovere di riservatezza, trattandosi di una pratica pendente) da un funzionario del legal service (DG Markt) richiamano le norme del Trattato CE (artt. 43 e 49, disciplinanti rispettivamente la libertà di stabilimento e la libera prestazione di servizi all’interno del Mercato Comune), oltre che la giurisprudenza della CJCE, che: > continua >, nel rispetto della libera concorrenza, sempre vantaggiosa per i consumatori.

Nelle more, il legislatore italiano ha modificato la propria normativa in materia, adottando il CODICE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE (d.lgs del 7/9/2005 n. 209), nel quale, a onor del vero, non si é ritenuto di dover modificare la norma che disciplina l’obbligo a contrarre (art. 132). Ciò ci spinge a ritenere che, come confermato dal dott. Proietti del Ministero Attività Produttive, nulla in sostanza sia mutato nella posizione del Governo, come precisata nel dicembre 2005 alla Commissione.
Le associazioni a difesa dei consumatori criticano fermamente la posizione della Commissione, ritenendo quest’ ultima sempre più asservita al potere delle lobbies economiche e sostengono fortemente la ratio dell’ obbligatorietà dell’assicurazione, di indubitabile funzione sociale e pur sempre rispondente all’esigenza della totale soddisfazione dei diritti dei danneggiati e dunque necessariamente gestita secondo lo schema tipico dell’assicurazione di responsabilità civile.
Naturalmente, di ben diverso avviso è il dott. Roberto Signorini (Servizio Rapporti Internazionali ANIA- associazione nazionale tra le imprese assicuratrici), il quale motiva: << In linea di principio, pur intuendo i motivi sociali della scelta del legislatore, connessa all’adempimento dell’obbligo assicurativo e al reperimento della copertura, rileviamo che questa scelta, proprio per le rigidità che essa introduce nel mercato dell’offerta, potrebbe costituire d’altra parte una barriera all’ingresso per quelle imprese comunitarie che volessero operare nel nostro paese in regime di libertà di stabilimento o di libertà di prestazione di servizi. Queste imprese, che operano secondo il principio dell’ “home country control”>> (secondo cui la regolamentazione dei servizi è disciplinata dalla legge del paese in cui è stabilito il fornitore) << nel quadro del mercato unico assicurativo europeo, potrebbero incontrare infatti condizioni di esercizio, problemi e vischiosità del tutto estranei al loro ordinario modo di operare e tali quindi da scoraggiare l’ingresso nel nostro mercato>>.

Il Rapporto ANIA 2004, REGOLE E CONCORRENZA NELL’ASSICURAZIONE AUTO, precisa che, in particolare, l’obbligo in capo alle imprese RC auto di accettare tutte le proposte di assicurazione loro presentate, cui è associato l’obbligo di stabilire tariffe per tutti i rischi derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore, costituisce un elemento di rigidità del mercato, che, da un lato, rende problematico procedere alla libera selezione dei rischi in sede assuntiva (in aperta contraddizione con i principi tecnici della gestione assicurativa efficiente) e, dall’altro, impedisce alle imprese di concentrare la propria attività solo su alcuni segmenti del mercato (ad esempio, specializzarsi, nelle coperture dei giovani o dei ciclomotori ovvero degli autocarri, etc.).
La circostanza non è di poco conto, tra l’altro, poiché l’obbligo a contrarre così strutturato costituisce un fattore di anelasticità sul fronte dell’offerta e risulta pertanto antagonista dei caratteri che comunemente connotano i mercati produttivi di beni e servizi, in cui l’incontro tra la domanda e l’offerta risulta influenzato dalla capacità dell’imprenditore di stare sul mercato, anche potendo scegliere i segmenti di clientela destinatari del prodotto. <<L’obbligo di esercitare l’attività su tutti i rischi>> (non risulta esservi un altro paese Ue, in cui viga l’obbligo a tariffare tutti i rischi nella r.c. auto) <<determina indubbiamente effetti distorsivi sul terreno della concorrenza, poiché impedisce la specializzazione competitiva su singoli comparti del mercato e determina di fatto una rilevante barriera all’ingresso di nuovi attori, italiani o stranieri, interessati ad inserirsi come operatori di nicchia>>.

Per concludere, allo stato dei fatti, la Commissione, valutata la risposta per nulla innovatrice del Governo italiano, potrà ragionevolmente adire nei prossimi mesi la Corte di Giustizia delle Comunità europee al fine di veder accertata la contrarietà del Codice delle assicurazioni al diritto comunitario.