Via l’uranio impoverito dall’Adriatico
Via l’uranio impoverito dall’Adriatico BARI L’uranio impoverito sui fondali del mare Adriatico costituisce una serio problema non solo per la fauna marina (e a catena
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La denuncia, presentata dal Pubblico Ufficiale o dal privato, è uno dei mezzi attraverso il quale il Pubblico Ministero o la polizia giudiziaria prendono conoscenza di un fatto costituente reato (artt. 331 e ss. c.p.p.). Ai privati è anche concessa la facoltà di presentare denuncia oralmente (art. 333 c.p.p.). Nel caso di denuncia, il procedimento si avvia d’ufficio, cioè senza che sia necessario l’intervento della persona offesa dal reato.
Per poter invece procedere in ordine ad alcuni reati specifici, la legge richiede una ulteriore condizione (c.d. condizione di procedibilità) che consiste frequentemente nella cosiddetta querela (ad esempio per i reati di lesioni, percosse, ingiuria, diffamazione, etc.). Per querela si intende la manifestazione di volontà della persona offesa che si proceda in ordine ad uno specifico reato (artt. 336 e ss. c.p.p.). Anche la querela può essere presentata oralmente (e in questo caso si redige un verbale per iscritto ad opera dell’autorità che la riceve) e può essere altresì rimessa (cioè ritirata) o rinunciata (se non è stata ancora presentata). La legge prescrive inoltre che la querela debba essere presentata entro il termine perentorio di tre mesi.
L’art. 124 c.p. prescrive che la querela sia presentata nel termine perentorio di tre mesi dalla notizia del fatto costituente reato.
La giurisprudenza ha chiarito che tale termine comincia a decorrere dalla effettiva conoscenza del fatto che ha la persona offesa, anche in relazione alla sua qualifica di reato e alla individuazione dell’autore. Si può, ad esempio, sapere che è accaduto un determinato evento, ma non avere subito gli elementi per qualificarlo quale reato, oppure può esserci bisogno di tempo per esperire alcuni accertamenti al fine di conoscere chi è l’autore del fatto. In tali casi il termine comincerà a decorrere dal momento in cui il quadro oggettivo e soggettivo sarà completo, indipendentemente dal momento in cui è verificato il fatto.
Inoltre, l’onere di provare che la querela è stata proposta non tempestivamente grava su chi vuole far valere la decadenza, e l’eventuale incertezza deve essere interpretata a favore del querelante.
Se si è persona offesa dal reato, per ottenere il dovuto risarcimento, si hanno due possibilità alternative.
A. La prima possibilità è quella di costituirsi parte civile nel procedimento penale. Con l’atto di costituione di parte civile si determina l’inserzione di una richiesta risarcitoria di natura privatistica nel processo penale, andando ad aggiungere al processo una parte facoltativa (il processo penale, vede infatti come parti essenziali solo lo Stato, rappresentato dal Pubblico Ministero, e l’imputato). Con la costituzione di parte civile, il danneggiato dal reato, oltre a richiedere di essere risarcito per il danno subito, può anche partecipare al processo presentando testi, altri elementi di prova, memorie e consulenze.
B. Alternativamente alla costituzione di parte civile nel processo penale, il danneggiato dal reato può instaurare un normale procedimento di cognizione per responsabilità da fatto illecito (contrattuale o extracontrattuale) innanzi al tribunale civile, il cui esito sarà peraltro indipendente dal procedimento penale, salvo che al momento dell’instaurarsi del processo civile, nel giudizio penale non sia già stata pronunciata sentenza di primo grado o vi sia già stata costituzione di parte civile (in tale ultimo caso, tacitamente revocata, art. 82 c.p.p.).
La L. 468/99 e il relativo D.lgs. di attuazione 274/00 hanno disciplinato la figura del Giudice di Pace penale, assegnando allo stesso la competenza funzionale per alcuni particolari reati in ordine soprattutto a fenomeni di microconflittualità tra privati.
Tali reati sono (art. 5 D.Lgs. 274/00):
– Percosse (art. 581 c.p.)
– Lesione personale (art. 582 c.p.)
– Lesioni personali colpose (art. 590 c.p.)
– Omissione di soccorso (art. 593 c.p.)
– Ingiuria (art. 594 c.p.)
– Diffamazione (art. 595 c.p.)
– Minaccia (art. 612 c.p.)
– Furti punibili a querela dell’offeso (art. 626 c.p.)
– Sottrazione di cose comuni (art. 627 c.p.)
– Usurpazione (art. 631 c.p.)
– Deviazione di acque e modificazione dello stato dei luoghi (art. 632 c.p.)
– Invasione di terreni o edifici (art. 633 c.p.)
– Danneggiamento (art. 635 c.p.)
– Introduzione o abbandono di animali nel fondo altrui e pascolo abusivo (art. 636 c.p.)
– Ingresso abusivo nel fondo altrui (art. 581 c.p.)
– Uccisione o danneggiamento di animali altrui (art. 638 c.p.)
– Deturpamento e imbrattamento di cose altrui (art. 639 c.p.)
– Appropriazione di cose smarrite, del tesoro o di cose avute per errore o caso fortuito (art. 647 c.p.)
– Somministrazione di bevande alcooliche a minori o a infermi di mente (art. 689 c.p.)
– Determinazione in altri dello stato di ubriachezza (art. 690 c.p.)
– Somministrazione di bevande alcooliche a persona in stato di manifesta ubriachezza (art. 691 c.p.)
– Atti contrari alla pubblica decenza. Turpiloquio (art. 726 c.p.)
– Inosservanza dell’obbligo dell’istruzione elementare dei minori (art. 731 c.p.).
Oltre ad altre fattispecie di reato previste da normative speciali.
Per i reati procedibili a querela, pertanto, la persona offesa avrà la possibilità di richiedere l’esercizio dell’azione penale attraverso il normale strumento della querela, oppure tramite ricorso immediato al Giudice di Pace ai sensi della’art. 21 del D.l.vo 274/00. La presentazione della querela non impedisce comunque che venga successivamente inoltrato anche il ricorso, purché sia rispettato il termine di tre mesi.
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