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Labour Law

Il contratto a progetto

(Evoluzione normativa dei CO.CO.CO)

Decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276

Attuazione delle deleghe in materia di occupazione del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n.30. 
Le disposizioni del presente decreto legislativo, nel dare attuazione ai principi e criteri direttivi contenuti nella legge 14 febbraio 2003, n.30, si inseriscono nell’ambito degli orientamenti comunitari in materia di occupazione e di apprendimento permanente, finalizzate perciò ad aumentare i tassi di occupazione e a promuovere la qualità e la stabilità del lavoro, soprattutto con contratti a contenuto formativo e contratti a orario modulato compatibili con le esigenze delle aziende e le aspirazioni dei lavoratori.

TIPOLOGIE CONTRATTUALI A PROGETTO E OCCASIONALI

DEFINIZIONE

I rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, prevalentemente personale e senza vincolo di subordinazione di cui all’art.409, n.3 c.p.c., devono essere riconducibili a uno o più progetti specifici o programmi di lavoro o fasi di esso determinati dal committente e gestiti autonomamente dal collaboratore in funzione del risultato.
Dalla disposizione di cui al comma 1 vengono escluse le prestazioni occasionali, intendendosi per esse i rapporti di durata complessiva non superiori a trenta giorni nel corso ell’anno solare con lo stesso committente, a meno che il compenso percepito nello stesso anno solare sia superiore a 5 mila euro, in tal caso si applicheranno le disposizioni di questo capo.
Sono escluse anche le professioni intellettuali per l’esercizio delle quali si richiede l’iscrizione in appositi albi, già esistenti alla data di entrata in vigore del decreto legislativo, i rapporti e le attività di collaborazione coordinata e continuativa rese e utilizzate a fini istituzionali a favore di associazioni e società sportive dilettantistiche affiliate alle federazioni sportive nazionali.
Sono altresì esclusi i componenti degli organi di amministrazione e controllo delle società , i partecipanti a collegi e commissioni, coloro i quali percepiscono la pensione di vecchiaia.

FORMA

Il contratto di lavoro a progetto è stipulato in forma scritta. Esso deve contenere i seguenti elementi:
Indicazione della durata, determinata o determinabile, della prestazione lavorativa.
Indicazione del progetto o programma di lavoro, fasi di esso, individuata nel suo contenuto caratterizzante, dedotto dal contratto stesso.
Il corrispettivo e i criteri per la sua determinazione, tempi e modalità di pagamento , rimborsi spese.
Le forme di coordinamento del lavoratore a progetto al ommittente sulla esecuzione della prestazione che deve essere tale da non pregiudicarne l’autonomia nell’esecuzione dell’obbligazione lavorativa.
Le misure per la tutela della salute e sicurezza del collaboratore a progetto.

CORRISPETTIVO

Il compenso corrisposto ai collaboratori a progetto deve essere proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro eseguito , tenendo conto dei compensi normalmente orrisposti per analoghe prestazioni di lavoro autonomo nel luogo di esecuzione .

OBBLIGO DI RISERVATEZZA

Salvo diretto accordo tra le parti il collaboratore a progetto può svolgere la sua attività a favore di più committenti. IL committente a progetto non può però svolgere attività in concorrenza con i committenti, né diffondere notizie e apprezzamenti relativi ai programmi e all’organizzazione degli stessi, né compiere atti in pregiudizio delle attività dei committenti stessi.

INVENZIONI DEL COLLABORATORE A PROGETTO

Il lavoratore a progetto ha diritto di essere riconosciuto autore della invenzione fatta nello svolgimento del rapporto. I diritti e gli obblighi delle parti vengono regolati da leggi speciali, compreso quanto previsto dall’art.12 bis l. 22 aprile 1941,n.633.

ALTRI DIRITTI DEL COLLABORATORE A PROGETTO

La gravidanza, la malattia, l’infortunio del collaboratore a rogetto non comportano l’estinzione del rapporto contrattuale, che resta sospeso e senza erogazione del corrispettivo. Inoltre la sospensione del rapporto non comporta proroga della durata del contratto, che si estingue alla scadenza. Il committente può recedere dal contratto se la sospensione si protrae per un periodo superiore ad un sesto della durata stabilita, se questa è determinata, oppure superiore a trenta giorni per i contratti di durata determinabile. In caso di gravidanza la durata del rapporto è prorogata per un periodo di centottanta giorni. 
Sono inoltre applicabili le norme sulla sicurezza e igiene (decr.leg.n.626 del 1994) se la prestazione si è svolta nei luoghi di lavoro del committente ; le norme di tutela contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (art.51, l.23 dicembre 1999, n. 488; decreto del Ministero del lavoro e della previdenza 12 gennaio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.71, 26 marzo 2001).

ESTINZIONE DEL CONTRATTO E PREAVVISO

I contratti in questione si risolvono al momento della realizzazione del progetto, della fase di esso che ne costituisce l’oggetto. Si può recedere prima della scadenza del termine per giusta causa oppure secondo le diverse modalità stabilite dalle parti nel contratto stesso.

RINUNZIE E TRANSAZIONI

I diritti derivanti dalle disposizioni contenute nel contratto, possono essere oggetto di rinunzie o transazioni fra le parti in sede di certificazione del rapporto di lavoro.

DIVIETO DI RAPPORTI DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA ATIPICI. CONVERSIONE DEL CONTRATTO.

Vengono considerati rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato, i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa realizzati senza l’individuazione di un progetto, programma o fase di esso. Nel caso in cui il giudice accerti che il rapporto instaurato ai sensi dell’art.61 configuri un rapporto di lavoro subordinato, questo si trasforma in rapporto di lavoro subordinato corrispondente alla tipologia realizzatasi fra le parti. Ai fini dell’accertamento, il giudice verificherà l’esistenza del progetto, programma o fase di lavoro ma non potrà mai sindacare nel merito valutazioni e scelte tecniche, organizzative o produttive.

PRESTAZIONI OCCASIONALI DI TIPO ACCESSORIO RESE DA PARTICOLARI SOGGETTI.

Le prestazioni di lavoro accessorio sono le attività di natura occasionale rese da soggetti a rischio di esclusione sociale, non ancora inseriti nel mercato del lavoro o al contrario in procinto di uscirne. Essi sono :
Piccoli lavoratori domestici a carattere straordinario, ssistenza domiciliare ai bambini e alle persone anziane, ammalate o con handicap; insegnamento privato supplementare;
3. piccoli lavori di giardinaggio, pulizia , manutenzione di edifici e monumenti; 
4. realizzazione di eventi sociali, sportivi, culturali o caritatevoli; 
5. collaborazione con enti pubblici o associazioni di volontariato per lavori di emergenza, come quelli dovuti a alamità o eventi naturali improvvisi. 
Le attività lavorative suddette sono rapporti di natura meramente occasionali e accessoria, cioè attività che coinvolgono il lavoratore per una durata non superiore a 30 giorni e che non diano luogo a compensi superiori a 3 mila euro. 
Relativamente alle attività agricole, non costituiscono rapporto di lavoro autonomo o subordinato le prestazioni svolte da parenti e affini sino al terzo grado in modo meramente occasionale, a titolo di aiuto, mutuo aiuto, obbligazione morale senza attribuzione di compensi.

PRESTATORI DI LAVORO ACCESSORIO

Possono svolgere attività di lavoro accessorio :
a) disoccupati da oltre un anno;
b) casalinghe, studenti e pensionati;
c) disabili e soggetti in comunità di recupero;
d) lavoratori extracomunitari, soggiornanti in Italia , nei 6 mesi successivi alla perdita del lavoro.

I soggetti indicati comunicano la loro disponibilità ai servizi per l’impiego delle province o nell’ambito territoriale di riferimento; dopo questa comunicazione , i soggetti interessati allo svolgimento delle prestazioni di lavoro accessorio ricevono una tessera magnetica dalla quale risulti la loro condizione.

DISCIPLINA DEL LAVORO ACCESSORIO

Per svolgere prestazioni di lavoro accessorio i beneficiari acquistano presso le rivendite autorizzate uno o più carnet di buoni per prestazioni di lavoro accessorio per un valore nominale di 7,5 euro. Il prestatore percepisce il proprio compenso presso uno o più enti o società concessionari all’atto della restituzione dei buoni ricevuti , dal beneficiario della prestazione, per un valore pari a 5,8 euro per ogni buono consegnato: questo compenso è esente da ogni esenzione fiscale 
. L’ente concessionario provvede al pagamento delle spettanze alla persone che presentino i buoni per le prestazioni di lavoro accessorio, registrando i dati anagrafici, il codice fiscale e versando i contributi per fini previdenziali all’INPS , in misura di 1 euro e per fini assicurativi contro gli infortuni all’ INAIL in misura di euro 0,5. Inoltre l’ente concessionario trattiene l’importo di 0,2 euro a titolo di rimborso spese. 
Entro 60 giorni dall’entrata in vigore del suddetto decreto, il Ministro del lavoro deve individuare gli enti e le società concessionarie alla riscossione di buoni, i soggetti autorizzati alla vendita degli stessi.