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Labour Law

Contratto di collaborazione coordinata e continuativa

di Nicola Putignano

Tra……………………., di seguito denominato committente, e il sig………………, di seguito denominato collaboratore

Si conviene

A decorrere dal….. fino al… . il collaboratore provvederà a svolgere in favore del committente le seguenti prestazioni nell’ambito della fase finale di lavorazione del prodotto della società committente, in base al progetto di organizzazione delle fasi produttive e del controllo della qualità del prodotto in allegato.

Le prestazioni saranno effettuate con continuità, ma senza obbligo di esclusività né di osservanza di un orario di lavoro; il collaboratore tuttavia, prestando la propria attività ll’interno dei locali aziendali, non potrà essere presente all’interno dell’azienda prima delle ore…. e dopo le ore….., orario di apertura e chiusura dello stabilimento.
Il collaboratore dovrà prestare la propria collaborazione personalmente.
Il collaboratore presterà la propria attività in autonomia, obbligandosi solo al raggiungimento del risultato individuato nel progetto precedentemente indicato e in allegato, e non sarà sottoposto a nessun vincolo gerarchico nei confronti di altro personale aziendale; inoltre non dovrà osservare essuna direttiva specifica.
Non è tenuto ad osservare un orario di lavoro, né a giustificare assenza. Il collaboratore non dovrà rispettare il codice disciplinare.
Il collaboratore si obbliga al rispetto del risultato della verifica del prodotto fino alla conclusione del contratto. Il committente si obbliga a corrispondere, quale compenso per tale attività, €……. con la seguente periodicità…….

Le parti si danno atto che tale compenso è proporzionale alla quantità e qualità dell’attività da svolgere.
Sui compensi erogati al collaboratore il committente effettuerà le ritenute fiscali e contributive obbligatorie per legge.
Il committente si obbliga, inoltre, al rispetto della normativa vigente in materia di gravidanza, malattia, infortunio e malattia professionale, nonché le norme di cui all’art.51, comma1 L. 23/12/99 n.488 e del decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale 12/01/2001.
Il collaboratore dovrà prestare la propria opera con orrettezza e buona fede; i collaboratore si obbliga a non svolgere attività in concorrenza col committente e a non diffondere notizie ed apprezzamenti relativamente ai programmi e all’organizzazione della produzione del committente, né altra attività pregiudizievole allo stesso.
Il presente contratto si intende risolto al momento del raggiungimento del risultato previsto nel progetto in allegato, senza bisogno di comunicazione da parte del committente.

Il recesso prima della scadenza di detto termine è consentito per giusta causa e comunque:

  a) inattività del collaboratore per un periodo superiore a un sesto della durata stabilita dal contratto;

  b) irregolarità del collaboratore nello svolgimento ell’attività di notevole gravità;

  c) sottoposizione del collaboratore a procedure concorsuali o condanna penale.

In ogni caso il recesso dovrà essere comunicato per iscritto con raccomandata.
Il committente si impegna a fornire al collaboratore ogni strumento di protezione previsto dalle vigenti norme in materia di tutela e sicurezza sul lavoro per la tipologia di attività svolta. Si impegna, inoltre, a fornire al collaboratore un locale idoneo, all’interno dello stabilimento, per lo svolgimento della prestazione, in ottemperanza agli obblighi di cui al d. lgs. n.626/94 e successive modificazioni.

Firma del committente

Firma del lavoratore

Il contratto a progetto

(Evoluzione normativa dei CO.CO.CO) Decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 Attuazione delle deleghe in materia di occupazione del lavoro, di cui alla legge 14

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