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Diritto Comunitario

I principi del legittimo affidamento e della causa di forza maggiore nella giurisprudenza della Corte di giustizia

Il legittimo affidamento e la causa di forza maggiore sono principi innovatori del diritto comunitario, spesso riconosciuti con accezioni ben più restrittive anche negli ordinamenti nazionali degli Stati membri della CE.

Tali principi creano una sorta di bilancia degli interessi tra la Comunità ed i singoli e, pertanto, sono strumenti utili per gli operatori commerciali, in quanto permettono di derogare ad un regolamento o meglio ad una decisione di un’istituzione comunitaria, diretta a comminare all’operatore una sanzione amministrativa o il recupero di un beneficio finanziario.

Il legittimo affidamento nell’ordinamento italiano può essere ravvisato nella tutela dei diritti quesiti, ma in quello comunitario ha una portata ben più ampia.

Infatti, l’ordinamento comunitario protegge non solo diritti veri e propri già acquisiti (divieto di applicazione retroattiva di una disposizione legislativa nuova a situazioni giuridiche ormai determinate), ma anche aspettative giustificate (protegge gli interessati da conseguenze meno favorevoli rispetto a quelle che attendevano confidando nell’immutabilità della norma) dalla legislazione vigente.

Si vuole, in sostanza, evitare che norme modificative di quelle precedenti, abbiano un effetto retroattivo sostanziale, senza che sia stato previsto o fosse prevedibile.

Si ha una violazione di tal genere quando un’istituzione, in assenza di un contrario interesse pubblico imperativo, abolisce, con effetto immediato e senza preavviso un vantaggio specifico, senza adottare misure provvisorie appropriate (Campo Ebro Industrial SA 21/2/95).

Tale principio, pur riconosciuto in numerose sentenze (soprattutto in quelle attinenti la politica agricola comune) ha trovato scarsissime applicazioni.

Il legittimo affidamento -Delacre (14/2/90) e Duff (15/2/96)-può essere fatto valere solo se la Comunità ha precedentemente determinato una situazione tale da giustificare le aspettative degli interessati.

E’ necessario sapere che:

1. Il legislatore comunitario dispone di un ampio potere discrezionale purché sia rispettato il Trattato e le scelte proporzionate a tali obiettivi

2. Le scelte del legislatore possono essere modificate nel tempo

3. Un operatore economico deve essere prudente ed avveduto e prevedere che la normativa può essere modificata anche sopprimendo determinati vantaggi. Tutto ciò poiché si parte dal sunto secondo cui un operatore economico sopporta un rischio, insito nella natura stessa della propria attività economica e produttiva.

Nei primi anni ’90 la Corte di Giustizia delle Comunità europee ha riconosciuto ad alcuni operatori commerciali la scriminante del legittimo affidamento in due cause rimaste senza dubbio note nel panorama :

Produttori Slom (vittime della riconversione) 19/5/92: 1) il regolamento 1078/77 aveva introdotto dei premi per chi non avesse commercializzato latte per un periodo di cinque anni. 2) il regolamento 856/84 ha introdotto un prelievo supplementare per il quantitativo di latte che superava quello ceduto in un anno di riferimento. 3) l’anno di riferimento fissato era il 1981 ma gli Stati membri potevano scegliere il 1982 o il 1983.4) Ora, chi nell’anno di riferimento aveva scelto di non produrre latte, per quanto detto sopra, non poteva avere un quantitativo di riferimento 5) Dunque, l’obbligo di non commercializzare latte per 5 anni, per alcuni produttori era divenuto definitivo 6) In questo caso era stato violato il legittimo affidamento dei produttori, riposto nel carattere temporaneo del regime.

Crispoltoni (11/7/91) :Il Consiglio con un regolamento aveva stabilito i quantitativi massimi garantiti per il raccolto del 1988 nel settore del tabacco. Purtroppo la pubblicazione di tali regolamenti era avvenuta quando gli agricoltori avevano già fatto i loro programmi per il raccolto 1988, dunque si era venuta a creare una violazione del principio del legittimo affidamento perché tale regolamento comportava una retroattività sostanziale non prevedibile.

Naturalmente il legittimo affidamento non potrà mai essere invocato ove l’operatore economico si rendesse autore di una violazione manifesta della normativa comunitaria, come è accaduto nella causa Sgaravatti mediterranea srl c. Commissione del 26/9/2002, dove la Comunità si era vista costretta a sopprimere un contributo, inizialmente accordato ad un’azienda per sviluppare un progetto pilota d’ingegneria naturalistica, per accertata frode comunitaria.

La causa di forza maggiore, diversamente dal legittimo affidamento, è stata meglio trattata in una Comunicazione –88-1696, GUCE, C 259, 1988, 10, dove la Commissione ha dato una definizione a tale principio, ha fissato le modalità d’applicazione ed ha accennato alle prove da addurre.

Tale principio (che la Corte non chiama mai “generale”) è l’unico ad aver trovato una esplicita previsione nella regolamentazione comunitaria, dove l’obbligo di ottemperare a talune condizioni è mitigato dalla formula <<salvo il caso di forza maggiore>>.

La prima definizione data dalla Corte nella causa Internationale Handelsgsellschaft (17.12.1970) è rimasta sostanzialmente invariata:

<<la nozione di forza maggiore non si limita all’impossibilità assoluta, ma deve essere intesa nel senso di circostanze anormali (ELEMENTO OGGETTIVO), indipendenti dall’operatore, e le cui conseguenze non avrebbero potuto essere evitate se non a prezzo di sacrifici (ELEMENTO SOGGETTIVO), malgrado la miglior buona volontà e diligenza usata>> (in senso conforme: Eierkontor 1979, Ferriere Valsabbia 1984, Denkavit 1986.

ELEMENTO OGGETTIVO: la Commissione precisa tale circostanza come anormale, imprevedibile o talmente improbabile che un commerciante diligente può considerarne il rischio trascurabile (fulmine, blocco dei canali per formazione di ghiaccio, blocco per valanga delle strade normalmente praticabili, decesso improvviso dell’amministatore unico di un’impresa familiare), ovvero una circostanza fuori dal controllo dell’operatore in senso lato (sciopero senza preavviso). Non sono indipendenti dall’operatore gli atti, anche dolosi, commessi dagli altri contraenti in quanto spetta all’operatore scegliere con cura i propri partners commerciali (a tal proposito la Corte ha anche ipotizzato in favore dell’operatore la possibilità di sottoscrivere una polizza assicurativa, utile per proteggersi da contraenti commerciali dolosi o disattenti).

ELEMENTO SOGGETTIVO: l’operatore commerciale deve premunirsi prendendo ogni misura opportuna (fatta eccezione per gli oneri eccessivi), deve vigilare attentamente sull’operazione, reagire immediatamente quando constati un’anomalia, eventualmente trovare un’altra destinazione per la propria merce, insomma deve usare la diligenza richiesta per rispettare i termini previsti dalla normativa.

La causa di forza maggiore costituisce un’ eccezione alla regola generale che impone il rispetto scrupoloso delle disposizioni legislative e pertanto va interpretata ed applicata in senso restrittivo.

In pratica non può essere invocata in presenza di un termine di decadenza obbligatorio (ad esempio nelle procedure di aggiudicazione per depositare le offerte), necessario per la pubblica amministrazione.

Sulla prova: questa per la Commissione cade sull’operatore che la invoca, il quale deve esibire prove documentali incontestabili.

Cause in cui tale principio è stato riconosciuto:

MOLKEREI 18.3.93: la causa di forza maggiore è stata riconosciuta ad un operatore tedesco, che non era stato in grado di produrre, entro il termine imposto dalla normativa comunitaria, il documento attestante l’avvenuta trasformazione di una partita di burro acquistata a prezzo ridotto nell’ambito gare intese a favorire lo smaltimento delle eccedenze. Le autorità italiane, dove era avvenuta tale trasformazione, nonostante i numerosi solleciti avevano rilasciato in ritardo l’attestazione necessaria per ottenere lo svincolo della cauzione. Tale circostanza è stata riconosciuta estranea all’operatore economico, il quale non aveva alcun potere di intervenire nel compimento di tali operazioni.


Ad ogni modo e per concludere, risulta opportuno ricordare che le istituzioni comunitarie lavorano in due lingue, e specificatamente in francese ed in inglese. Pertanto, spesso i problemi interpretativi sui testi legislativi sorgono proprio a causa di cattive traduzioni giuridiche, che possono alterare il significato originale del documento.

Dunque, si ritiene per concludere che la migliore assicurazione per un operatore commerciale sia proprio l’assistenza di validi professionisti, specializzati in diritto delle Comunità europee, al fine di meglio individuare la corretta interpretazione da attribuire ad una decisione ed eventualmente derogarvi con un’azione.