Settori

presentazione

Diritto della previdenza sociale

Diritto della previdenza sociale

Diritto del Lavoro

a. Fase Amministrativa

  • Redazione di ricorsi amministrativi.
  • Assistenza negli approcci presso gli Uffici Previdenziali.
  • Assistenza nelle procedure ex L 689/81B).

 b. Fase Giudiziale

  • Ricorsi per accertamenti e liquidazione di prestazioni previdenziali in ogni stato e grado.
  • Opposizioni ad ingiunzioni ed a cartelle esattoriali.
  • Azioni di recupero coattivo di crediti previdenziali.
pubblicazioni
domande frequenti

FAQ

Si può ottenere quando si verificano le seguenti condizioni:

 

  • un’infermità fisica o mentale, accertata dal medico legale dell’INPS, che provochi una riduzione permanente a meno di un terzo della capacità di lavoro, in occupazioni confacenti alle attitudini del lavoratore;
  • un’anzianità contributiva di almeno cinque anni, di cui tre versati nei cinque anni precedenti la domanda di pensione.

 

L’assegno ordinario di invalidità non è una pensione definitiva: vale infatti fino ad un massimo di tre anni, ed è rinnovabile su domanda del beneficiario, che viene quindi sottoposto ad una nuova visita medico-legale. Dopo due conforme consecutive l’assegno diventa definitivo.
L’assegno ordinario di invalidità viene concesso anche se si continua a lavorare. In questo caso il titolare ogni anno viene sottoposto a visita medico-legale.

Al compimento dell’età pensionabile, l’assegno viene trasformato in pensione di vecchiaia.

– Che cos’è?
E’ una prestazione di natura assistenziale riservata ai cittadini italiani che abbiano:

  • 65 anni di età;
  • la residenza in Italia;
  • un reddito pari a zero o di modesto imposto.

 I redditi devono essere inferiori ai limiti stabiliti ogni anno dalla legge e variano a seconda che il pensionato sia solo o coniugato. Se è coniugato si tiene conto anche del reddito del coniuge.
Per il 2005 tali limiti sono pari a € 4.874,61 annui se il pensionato è solo, € 9.749,22 annui se è coniugato.

 

Sono equiparati ai cittadini italiani:

  • gli abitanti della Repubblica di San Marino;
  • i rifugiati politici;
  • i cittadini di uno Stato dell’Unione europea;
  • i cittadini extracomunitari che hanno ottenuto la carta di soggiorno.

 – L’importo
L’importo dell’assegno viene stabilito anno per anno ed è esente da imposta. Per il 2005 è pari a € 374,97 al mese. L’assegno non è esportabile e pertanto si perde se l’interessato si trasferisce all’estero. L’assegno non è reversibile e quindi non può essere trasmesso ai familiari superstiti. Coloro che percepiscono l’assegno sociale possono, a determinate condizioni, avere diritto alle maggiorazioni sociali (vedi scheda trattamento minino e maggiorazioni sociali).