{"id":792,"date":"2020-02-13T11:14:38","date_gmt":"2020-02-13T10:14:38","guid":{"rendered":"https:\/\/studioputignano.it\/il-cyberterrorismo-e-la-normativa-italiana\/"},"modified":"2020-02-13T11:14:38","modified_gmt":"2020-02-13T10:14:38","slug":"il-cyberterrorismo-e-la-normativa-italiana","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.studioputignano.it\/en\/il-cyberterrorismo-e-la-normativa-italiana\/","title":{"rendered":"Il Cyberterrorismo e la normativa italiana"},"content":{"rendered":"\n<p><strong>Il Cyberterrorismo e la normativa italiana<\/strong><br\/>di Donato Sandro Putignano<\/p>\n\n<p>Il termine cyberterrorismo viene coniato nel 1980 da Barry Collin, ricercatore dell\u2019Institute for Security and Intelligence della California e definito come la convergenza dei termini cyberspazio e terrorismo. Nel 1997 Mark Pollit, agente speciale dell\u2019 FBI, elabora una definizione di cyberterrorismo che tende ad associare il termine, ad attacchi premeditati e con scopi politici portati alla informazioni o a sistemi informatici di gestione dell\u2019informazione che possano determinare conseguenze violente contro obiettivi che non siano in stato di guerra. Denning estende la definizione di Pollitt includendo nella categoria degli atti cyberterroristici anche atti politicamente motivati che possano causare gravi perdite economiche ,di elettricit\u00e0 o acqua. Per altri autori, infine, il cyberterrorismo \u00e9 un sottoinsieme della pi\u00f9 ampia categoria detta InfoWar (Information Warfare).<\/p>\n\n<p>L\u2019InfoWar \u00e9 caratterizzata dallo studio di metodologie di attacco o difesa di strutture di gestione delle informazioni e\/o delle informazioni stesse. Il fine della InfoWar \u00e9 provocare, a seconda degli obiettivi specifici, la protezione o distruzione di informazioni sensibili in relazione al contesto in cui si opera. Il terrorismo informatico potrebbe essere definito come l\u2019utilizzo di tecnologie informatiche (computer, network informatici, software, ecc.) al fine di procurare un vantaggio in un\u2019azione o strategia terroristica. In questo contesto le possibilit\u00e0 offensive distruttive su obiettivi logico-fisici di una operazione cyberterroristica, pur in assenza di evidenze conclamate, sono solo l\u2019aspetto pi\u00f9 eclatante, il pi\u00f9 \u201cpubblicizzato\u201d ma forse quello meno probabile per lo meno in un futuro prossimo.<\/p>\n\n<p>Secondo la CIA, il cyberterrorismo sar\u00e0 la principale minaccia per la sicurezza degli Stati Uniti, almeno nei prossimi quindici anni. I gruppi terroristici convenzionali stanno stringendo i legami con il mondo dell\u2019information technology, man mano che giovani sofisticati esperti di computer migrano all\u2019interno delle loro fila. Intanto, la vulnerabilit\u00e0 dei paesi industrializzati sembra in aumento, ci sono migliaia di siti che offrono sofisticate armi cibernetiche, insieme a dettagli sulla vulnerabilit\u00e0 dei sistemi pi\u00f9 usati, indicazioni su come possono essere sopraffatti, programmi per trovare la password, software per scrivere virus informatici, linguaggi per disabilitare o entrare dentro reti di computer.<\/p>\n\n<p>Il dipartimento di difesa USA ha identificato circa 130 gruppi terroristici internazionali in grado di agire con armamenti non convenzionali. Di questi, 55 hanno obiettivi etnici, 50 religiosi, 20 di sinistra, 5 di destra. In un suo rapporto, il Dipartimento mette in guardia sul fatto che i sistemi di difesa di alcuni tra le maggiori potenze mondiali sono accessibili dal web e prevede che il numero di cyberattacchi e intrusioni nel computer del Pentagono quest\u2019anno sar\u00e0 di 24 mila, circa il 5% in pi\u00f9 rispetto all\u2019anno scorso. Gran parte degli attacchi hanno origini in Stati Uniti, Canada, Giappone, Australia e Russia, e quasi tutte le cinquecento principali aziende del mondo ne sono state vittime almeno una volta. L\u2019apparente facilit\u00e0 con la quale alcuni criminali on line hanno superato il muro di difesa della Microsoft, la pi\u00f9 grande compagnia di software del mondo, ottenendo informazioni riservate su prodotti non ancora annunciati, ha fatto scattare l\u2019allarme.<\/p>\n\n<p>Le nazioni pi\u00f9 sviluppate, ormai da due decenni stanno strutturando le loro funzioni vitali attraverso la creazione di sofisticate forme di immagazzinamento elettronico dei dati e attraverso la trasmissione dell\u2019informazione mediante canali telematici. Molte attivit\u00e0 nazionali vitali come i trasporti, la telefonia, i media, la difesa aerea, l\u2019attivit\u00e0 bancaria, la ricerca scientifica, le attivit\u00e0 istituzionali e di governo possono esplicitarsi solo grazie alla tecnologia digitale e alle reti di computer. In tal senso il loro sabotaggio da parte di un terrorista potrebbe porre in poche ore una intera nazione in una condizione di totale black-out. La societ\u00e0 quindi, se da un verso ha raggiunto livelli di organizzazione elevatissimi, presenta rispetto al passato un maggior numero di \u201ctalloni d\u2019Achille\u201d informatici ed \u00e9 diventata vulnerabile a un nuovo genere di terrorismo, consumato non pi\u00f9 con le armi da fuoco ma con le tastiere dei computer.<\/p>\n\n<p>Posto che i cyberterroristi possono perseguire i loro obiettivi attraverso la realizzazione di reati aventi natura diversa, non c\u2019\u00e9 dubbio che possono individuarsene alcuni che nella pratica quotidiana hanno maggiore diffusione. E\u2019 questo sicuramente il caso degli attacchi ad impianti di pubblica utilit\u00e0, gi\u00e0 presi di mira nel nostro Paese negli anni 70, che sono attualmente previsti e puniti dall\u2019art.420 c.p.. La nuova formulazione della norma prevede, in realt\u00e0, due distinte ipotesi, rispettivamente concernenti fatti diretti a danneggiare o distruggere impianti di pubblica utilit\u00e0 e sistemi informatici o telematici di pubblica utilit\u00e0, ovvero dati, informazioni o programmi in essi contenuti o ad essi pertinenti. Poich\u00e9 la maggior parte dei reati commessi dal cyberterrorista presuppongono solitamente l\u2019accesso all\u2019interno di un sistema altrui norma fondamentale \u00e8 sicuramente l\u2019art.615-ter c.p., che sanziona appunto l\u2019accesso abusivo all\u2019interno di un sistema informatico o telematico. Tutela maggiormente incisiva \u00e9 riservata proprio a quei sistemi che pi\u00f9 degli altri possono costituire un obiettivo del cyberterrorista, ovvero quelli di interesse militare o relativi all\u2019ordine e alla sicurezza pubblica o alla sanit\u00e0 o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico.<\/p>\n\n<p>Sovente l\u2019attacco informatico si realizza attraverso l\u2019immissione nel sistema dei cosiddetti virus informatici ovvero programmi che possono disturbare il funzionamento del sistema, cos\u00ec come anche danneggiare lo stesso o i dati ed i programmi in esso contenuti. E\u2019 di questi tempi la diffusione del virus conosciuto come Nimda in grado di colpire sia i server, sia i personal computers dotati di software Microsoft, che si sospetta essere stato creato da alcuni informatici appartenenti allo stesso gruppo ritenuto responsabile degli attacchi dell\u201911 settembre. Per far fronte a tali pericoli \u00e9 stato introdotto nel nostro Paese l\u2019art.615-quinquies che sanziona, appunto, la diffusione di programmi informatici volti al danneggiamento di sistemi o di programmi e dati in essi contenuti.<\/p>\n\n<p>Altre norme che consentono di punire condotte realizzabili anche dai gruppi terroristici sono gli art. 617-quater, quinquies e sexies, riguardanti le intercettazioni informatiche e telematiche. Il primo punisce tanto la condotta di chi intercetta, impedisce o interrompe comunicazioni relative a un sistema o fra pi\u00f9 sistemi, sia quella di chi rileva al pubblico il contenuto delle informazioni. Con l\u2019art. 617-quater si punisce la ricezione comunque avvenuta, con l\u2019art.617-quinquies si colpisce l\u2019organizzazione voluta e predisposta per quel fine e infine l\u2019art.617-sexies consente di punire la falsificazione, alterazione o soppressione del contenuto di comunicazioni informatiche o telematiche.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Il Cyberterrorismo e la normativa italianadi Donato Sandro Putignano Il termine cyberterrorismo viene coniato nel 1980 da Barry Collin, ricercatore dell\u2019Institute for Security and Intelligence della California e definito come la convergenza dei termini cyberspazio e terrorismo. Nel 1997 Mark Pollit, agente speciale dell\u2019 FBI, elabora una definizione di cyberterrorismo che tende ad associare il [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":3,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_seopress_robots_primary_cat":"","_seopress_titles_title":"","_seopress_titles_desc":"","_seopress_robots_index":"","footnotes":""},"categories":[26],"tags":[],"class_list":["post-792","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-pubblicazioni-diritto-penale-en"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.studioputignano.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/792","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.studioputignano.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.studioputignano.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.studioputignano.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/users\/3"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.studioputignano.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=792"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/www.studioputignano.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/792\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":793,"href":"https:\/\/www.studioputignano.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/792\/revisions\/793"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.studioputignano.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=792"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.studioputignano.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=792"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.studioputignano.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=792"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}