{"id":760,"date":"2020-02-13T10:41:31","date_gmt":"2020-02-13T09:41:31","guid":{"rendered":"https:\/\/studioputignano.it\/rc-auto-e-obbligo-a-contrarre-un-ostacolo-alla-libera-prestazione-di-servizi\/"},"modified":"2020-02-13T10:41:32","modified_gmt":"2020-02-13T09:41:32","slug":"rc-auto-e-obbligo-a-contrarre-un-ostacolo-alla-libera-prestazione-di-servizi","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.studioputignano.it\/en\/rc-auto-e-obbligo-a-contrarre-un-ostacolo-alla-libera-prestazione-di-servizi\/","title":{"rendered":"RC Auto e &#8220;obbligo a contrarre&#8221;, un ostacolo alla libera prestazione di servizi"},"content":{"rendered":"\n<p>Nel 2004, la Commissione europea ha aperto un fascicolo amministrativo (Commissione\/Italia) con il fine di verificare la conformit\u00e0 della legislazione italiana, in materia di assicurazione obbligatoria per i veicoli a motore, con il Trattato CE e la terza direttiva 92\/49\/CEE del Consiglio del 18 giugno 1992.<\/p>\n\n<p>Oggetto d\u2019esame del procedimento d\u2019 infrazione \u00e8 nel particolare la legge 24 dicembre 1969 n. 990 (ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA), la quale prevedeva sino a qualche settimana fa (sostituita dal D.lgs del 7\/9\/2005, n. 209 recante riassetto normativo delle disposizioni in materia di assicurazioni private) che &lt;&lt;le imprese, autorizzate ad esercitare nel territorio della Repubblica, sono tenute ad accettare, secondo le condizioni generali di polizza e le tariffe approvate o stabilite dal Ministero per l\u2019Industria\u2026, le proposte per l\u2019assicurazione obbligatoria che siano loro presentate&gt;&gt; (cosiddetto\u00a0<strong>OBBLIGO A CONTRARRE<\/strong>, pi\u00f9 comunemente conosciuto).<\/p>\n\n<p>La Commissione, dopo aver inviato lettere di messa in mora senza ricevere risposte precise, ha richiesto (ottobre 2005) al Governo Italiano un parere motivato, reso dall\u2019Ufficio competente di quest\u2019 ultimo nel mese di dicembre 2005, rispettando il termine prescritto di due mesi.<\/p>\n\n<p>Le motivazioni giuridiche della Commissione europea, rese a grandi linee (per dovere di riservatezza, trattandosi di una pratica pendente) da un funzionario del legal service (DG Markt) richiamano le norme del Trattato CE (artt. 43 e 49, disciplinanti rispettivamente la libert\u00e0 di stabilimento e la libera prestazione di servizi all\u2019interno del Mercato Comune), oltre che la giurisprudenza della CJCE, che: &gt; continua &gt;, nel rispetto della libera concorrenza, sempre vantaggiosa per i consumatori.<\/p>\n\n<p>Nelle more, il legislatore italiano ha modificato la propria normativa in materia, adottando il CODICE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE (d.lgs del 7\/9\/2005 n. 209), nel quale, a onor del vero, non si \u00e9 ritenuto di dover modificare la norma che disciplina l\u2019obbligo a contrarre (art. 132). Ci\u00f2 ci spinge a ritenere che, come confermato dal dott. Proietti del Ministero Attivit\u00e0 Produttive, nulla in sostanza sia mutato nella posizione del Governo, come precisata nel dicembre 2005 alla Commissione.<br\/>Le associazioni a difesa dei consumatori criticano fermamente la posizione della Commissione, ritenendo quest\u2019 ultima sempre pi\u00f9 asservita al potere delle lobbies economiche e sostengono fortemente la ratio dell\u2019 obbligatoriet\u00e0 dell\u2019assicurazione, di indubitabile funzione sociale e pur sempre rispondente all\u2019esigenza della totale soddisfazione dei diritti dei danneggiati e dunque necessariamente gestita secondo lo schema tipico dell\u2019assicurazione di responsabilit\u00e0 civile.<br\/>Naturalmente, di ben diverso avviso \u00e8 il dott. Roberto Signorini (Servizio Rapporti Internazionali ANIA- associazione nazionale tra le imprese assicuratrici), il quale motiva: &lt;&lt; In linea di principio, pur intuendo i motivi sociali della scelta del legislatore, connessa all&#8217;adempimento dell&#8217;obbligo assicurativo e al reperimento della copertura, rileviamo che questa scelta, proprio per le rigidit\u00e0 che essa introduce nel mercato dell&#8217;offerta, potrebbe costituire d&#8217;altra parte una barriera all&#8217;ingresso per quelle imprese comunitarie che volessero operare nel nostro paese in regime di libert\u00e0 di stabilimento o di libert\u00e0 di prestazione di servizi. Queste imprese, che operano secondo il principio dell&#8217; &#8220;home country control&#8221;&gt;&gt; (secondo cui la regolamentazione dei servizi \u00e8 disciplinata dalla legge del paese in cui \u00e8 stabilito il fornitore) &lt;&lt; nel quadro del mercato unico assicurativo europeo, potrebbero incontrare infatti condizioni di esercizio, problemi e vischiosit\u00e0 del tutto estranei al loro ordinario modo di operare e tali quindi da scoraggiare l&#8217;ingresso nel nostro mercato&gt;&gt;.<\/p>\n\n<p>Il Rapporto ANIA 2004, REGOLE E CONCORRENZA NELL\u2019ASSICURAZIONE AUTO, precisa che, in particolare, l\u2019obbligo in capo alle imprese RC auto di accettare tutte le proposte di assicurazione loro presentate, cui \u00e8 associato l\u2019obbligo di stabilire tariffe per tutti i rischi derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore, costituisce un elemento di rigidit\u00e0 del mercato, che, da un lato, rende problematico procedere alla libera selezione dei rischi in sede assuntiva (in aperta contraddizione con i principi tecnici della gestione assicurativa efficiente) e, dall\u2019altro, impedisce alle imprese di concentrare la propria attivit\u00e0 solo su alcuni segmenti del mercato (ad esempio, specializzarsi, nelle coperture dei giovani o dei ciclomotori ovvero degli autocarri, etc.).<br\/>La circostanza non \u00e8 di poco conto, tra l\u2019altro, poich\u00e9 l\u2019obbligo a contrarre cos\u00ec strutturato costituisce un fattore di anelasticit\u00e0 sul fronte dell\u2019offerta e risulta pertanto antagonista dei caratteri che comunemente connotano i mercati produttivi di beni e servizi, in cui l\u2019incontro tra la domanda e l\u2019offerta risulta influenzato dalla capacit\u00e0 dell\u2019imprenditore di stare sul mercato, anche potendo scegliere i segmenti di clientela destinatari del prodotto. &lt;&lt;L\u2019obbligo di esercitare l\u2019attivit\u00e0 su tutti i rischi&gt;&gt; (non risulta esservi un altro paese Ue, in cui viga l\u2019obbligo a tariffare tutti i rischi nella r.c. auto) &lt;&lt;determina indubbiamente effetti distorsivi sul terreno della concorrenza, poich\u00e9 impedisce la specializzazione competitiva su singoli comparti del mercato e determina di fatto una rilevante barriera all\u2019ingresso di nuovi attori, italiani o stranieri, interessati ad inserirsi come operatori di nicchia&gt;&gt;.<\/p>\n\n<p>Per concludere, allo stato dei fatti, la Commissione, valutata la risposta per nulla innovatrice del Governo italiano, potr\u00e0 ragionevolmente adire nei prossimi mesi la Corte di Giustizia delle Comunit\u00e0 europee al fine di veder accertata la contrariet\u00e0 del Codice delle assicurazioni al diritto comunitario.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Nel 2004, la Commissione europea ha aperto un fascicolo amministrativo (Commissione\/Italia) con il fine di verificare la conformit\u00e0 della legislazione italiana, in materia di assicurazione obbligatoria per i veicoli a motore, con il Trattato CE e la terza direttiva 92\/49\/CEE del Consiglio del 18 giugno 1992. 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