{"id":756,"date":"2020-02-13T10:39:03","date_gmt":"2020-02-13T09:39:03","guid":{"rendered":"https:\/\/studioputignano.it\/intervento-del-dott-donato-sandro-putignano-al-seminario-di-diritto-comunitario\/"},"modified":"2020-02-13T10:39:04","modified_gmt":"2020-02-13T09:39:04","slug":"intervento-del-dott-donato-sandro-putignano-al-seminario-di-diritto-comunitario","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.studioputignano.it\/en\/intervento-del-dott-donato-sandro-putignano-al-seminario-di-diritto-comunitario\/","title":{"rendered":"Intervento del Dott. Donato Sandro Putignano al seminario di diritto comunitario del 09\/02\/2004"},"content":{"rendered":"\n<p>\u201cART. 316 ter c.p. : \u201cIndebita percezione di erogazioni a danno dello Stato\u201dL\u2019art. 4 della legge 300 del 2000, in attuazione di disposizioni comunitarie, ha introdotto nel nostro ordinamento l\u2019art. 316 ter del codice penale.<\/p>\n\n<p>Tale norma sanziona chiunque utilizzando o presentando dichiarazioni materialmente o ideologicamente false o omettendo di dare informazioni dovute, consegue indebitamente, per s\u00e8 o per altri, contributi o erogazioni da parte dello Stato, di altri enti pubblici o della Comunit\u00e0 Europea, prevedendo come sanzione la reclusione dai sei mesi ai tre anni.<\/p>\n\n<p>Una prima peculiarit\u00e0 di questo articolo \u00e8 data da quanto previsto dal suo secondo comma in cui si pone una soglia all\u2019applicazione della sanzione penale, si fissa il limite dei quattro mila euro come spartiacque fra l\u2019applicazione della sanzione penale e l\u2019applicazione della sanzione amministrativa.<br\/>Infatti, nell\u2019ipotesi in cui i contributi ottenuti indebitamente siano inferiori a tale somma, \u00e8 prevista la sola sanzione amministrativa del pagamento di una somma, fra i 5 e i 25 mila euro, che in ogni caso non potr\u00e0 superare il triplo del beneficio conseguito.<br\/>La principale questione riguarda e deriva dalle prime parole dell\u2019articolo : \u201cSalvo che il fatto costituisca il reato previsto dall\u2019art. 640 bis\u201d.<br\/>Occorre esaminare in che rapporto si pone, quindi, questo reato con quello della truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche.\u00a0<br\/>Le due alternative fra cui si sono schierate la dottrina e la giurisprudenza si basano sui criteri di sussidiariet\u00e0 e di specialit\u00e0, in base al primo l\u2019art. 316 ter sarebbe sussidiario rispetto al reato di truffa e quindi troverebbe applicazione solo in quei casi residuali che fuoriescono dall\u2019applicazione di quest\u2019ultimo reato.<br\/>In base al secondo, invece, si applicherebbe l\u2019art. 316 ter tutte le volte in cui si realizzassero quelle condotte esplicitamente descritte dal legislatore, applicandosi il reato di truffa nei casi in cui a queste si unissero altri artifici e raggiri.<br\/>La Cassazione nelle prime pronunce si \u00e8 schierata radicalmente a favore del principio di sussidiariet\u00e0, in attuazione del disposto della prima frase dell\u2019articolo e per rispetto alla normativa comunitaria posta alla base della creazione di questo reato, la quale era volta ad estendere la tutela degli interessi comunitari e non ad abbassare la guardia circa la repressione di questi reati.<br\/>Cos\u00ec facendo la Cassazione limitava al minimo l\u2019applicazione dell\u2019art. 316 ter in quanto nel nostro Paese, per giurisprudenza costante, condotte come la presentazione di atti falsi per ottenere benefici, costituiscono di per s\u00e8 gli artifici e i raggiri previsti dall\u2019art. 640.<br\/>Da ci\u00f2 sono scaturite le prime pronunce in senso contrario, volte a dare piena attuazione al contenuto dell\u2019art. 316 ter, e importante in tal senso \u00e8 stata la sentenza n. 23083\/2002 della Cassazione, con la quale la Suprema Corte ha superato il problema dell\u2019applicazione del principio di sussidiariet\u00e0 o di specialit\u00e0, affermando che pur costituendo la prima frase dell\u2019articolo una clausola di sussidiariet\u00e0 espressa, tuttavia non \u00e8 possibile scavalcare il significato letterale dell\u2019articolo, dal quale emerge come il legislatore nel vastissimo ventaglio di comportamenti ha enucleato quello di gravit\u00e0 minore, rappresentato dal semplice utilizzo o dalla semplice omissione, e soltanto a tale condotta, non accompagnata da ulteriori malizie dirette all\u2019induzione in errore del soggetto passivo, ha inteso collegare conseguenze pi\u00f9 favorevoli in termini sanzionatori di quelle previste per il delitto di truffa.<br\/>Nel concreto, l\u2019applicazione letterale e pi\u00f9 estensiva dell\u2019art. 316 ter, risolve quanto meno un problema evidenziato del resto nella stessa brochure di questo convegno, ove si sottolinea come anche gli operatori corretti corrono il rischio di essere accusati di frode a danno della Comunit\u00e0, spesso semplicemente a causa di un\u2019errata interpretazione della normativa comunitaria.<br\/>Oggi l\u2019art. 316 ter pu\u00f2 essere quindi uno strumento per incanalare tali fattispecie minori in una ipotesi di reato che prevede sanzioni pi\u00f9 lievi se non proprio la depenalizzazione della condotta.<\/p>\n\n<p>Dott. Donato Sandro Putignano<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>\u201cART. 316 ter c.p. : \u201cIndebita percezione di erogazioni a danno dello Stato\u201dL\u2019art. 4 della legge 300 del 2000, in attuazione di disposizioni comunitarie, ha introdotto nel nostro ordinamento l\u2019art. 316 ter del codice penale. 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