{"id":747,"date":"2020-02-13T10:27:00","date_gmt":"2020-02-13T09:27:00","guid":{"rendered":"https:\/\/studioputignano.it\/la-responsabilita-del-prestatore-di-servizi-nella-direttiva-2000-31-ce\/"},"modified":"2020-02-13T10:28:08","modified_gmt":"2020-02-13T09:28:08","slug":"la-responsabilita-del-prestatore-di-servizi-nella-direttiva-2000-31-ce","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.studioputignano.it\/en\/la-responsabilita-del-prestatore-di-servizi-nella-direttiva-2000-31-ce\/","title":{"rendered":"La responsabilit\u00e0 del prestatore di servizi nella direttiva 2000\/31\/CE"},"content":{"rendered":"\n<p>lI legislatore comunitario, dopo oltre un decennio di acceso dibattito, ha regolamentato la posizione giuridica del prestatore di servizi della societ\u00e0 dell\u2019informazione con la direttiva 2000\/31\/CE (di recente recepita nel nostro ordinamento), con la quale si intende altres\u00ec favorire lo sviluppo dei servizi offerti n line, mediante la rete telematica.\u00a0<br\/>Tale disciplina tende a garantire anche in tale settore il rispetto dei principi fondativi della libert\u00e0 di mercato, quali la diligenza, correttezza, adeguata nformazione e composizione equilibrata degli interessi in conflitto.<br\/>Il provider, fornitore (libero e non soggetto ad alcuna autorizzazione preventiva) del sito, consente agli utenti, che ne facciano richiesta, di accedere alla rete e di volgervi tutte le attivit\u00e0 connesse.<\/p>\n\n<p>La molteplicit\u00e0 delle attivit\u00e0 che l\u2019utente pu\u00f2 svolgere, ha posto l\u2019esigenza d\u2019individuare il ruolo e la funzione del provider, e soprattutto i presupposti e le ondizioni per la configurazione di eventuali profili di responsabilit\u00e0 dello stesso.<br\/>In particolare si \u00e8 discusso se tale soggetto sia un mero fornitore di connessione, imitandosi solo a mettere a disposizione il proprio sito ad altri, o se, invece, lo svolgimento del servizio di collegamento telematico non sottoponga lo stesso a recisi vincoli ed obblighi.<br\/>Numerosi sono gli illeciti configurabili in rete come, gli atti di concorrenza sleale, l\u2019uso illecito di marchio registrato, atti di pubblicit\u00e0 menzognera, violazione del diritto d\u2019autore, diffusione non consentita d\u2019immagini, lesione dei diritti alla riservatezza e all\u2019immagine, violazione del trattamento dei dati personali etc.; e pertanto in tale contesto \u00e8 necessario verificare se accanto alla responsabilit\u00e0 dell\u2019autore del fatto si possa configurare anche una responsabilit\u00e0 aquiliana del provider.<br\/>Tale questione ha visto in passato alternarsi tesi negatrici, dirette ad escludere qualunque forma di coinvolgimento del provider, e orientamenti invece affermativi, tendenti ad ammettere la responsabilit\u00e0 del suddetto professionista per fatti illeciti realizzati da terzi con il mezzo telematico.<br\/>Anche la giurisprudenza, in realt\u00e0, \u00e8 apparsa incerta e divisa tra la configurabilit\u00e0 in capo al provider di una responsabilit\u00e0 oggettiva fondata sulla culpa in vigilando e l\u2019esclusione assoluta di qualunque tipo di responsabilit\u00e0 per i essaggi e le comunicazioni che circolano in rete.<br\/>Nel primo senso si \u00e8 espressa un\u2019ordinanza del Tribunale di Napoli del 1996, che, occupandosi di un atto di concorrenza sleale, realizzato mediante diffusione di messaggi pubblicitari, ha assimilato la responsabilit\u00e0 del provider a quella gravante n capo al direttore di una testata giornalistica, ex art. 30 l. 223\/90.<br\/>Si \u00e8 fatto per\u00f2 criticamente rilevare che l\u2019equiparazione del provider a tale figura professionale risulta fuorviante ed irrazionale, poich\u00e9 mentre su quest\u2019ultimo incombe per legge un dovere di controllo e vigilanza sui dati e sulle informazioni immessi, analogo dovere diversamente non si riscontra in capo al fornitore di rete, emplice intermediario per la connessione telematica.<br\/>Una diversa pronuncia del Tribunale di Roma del 1998 ha invece accolto la tesi negativa, definendo correttamente il provider quale &lt;&lt;centralinista o meglio postino&gt;&gt;, il quale per tale motivo non pu\u00f2 essere tenuto a controllare i siti, overe gravante piuttosto sul gestore del sito.<br\/>In questo quadro d\u2019incertezza viene da ultimo adinserirsi la normativa comunitaria, che fissa alcune regole di sicuro rilievo.<\/p>\n\n<p>L\u2019art. 15 afferma in modo inequivocabile l\u2019assenza in capo al prestatore, sia di n &lt;&lt;obbligo generale di sorveglianza sulle informazioni che vengono trasmesse o emorizzate&gt;&gt;, sia di un &lt;&lt;obbligo generale di ricercare attivamente fatti o circostanze che indichino la presenza di attivit\u00e0 illecite&gt;&gt;.<br\/>Pertanto il prestatore \u00e8 esente da responsabilit\u00e0 purch\u00e9 per\u00f2 non ricorrano le condizioni poste dagli artt. 12, 13, 14, verificatesi le quali risorge a suo carico una presunzione di colpa, dalla quale il suddetto professionista pu\u00f2 liberarsi solo mostrando che l\u2019illecito non \u00e8 ascrivibile a comportamenti commissivi o omissivi, oggetto di tipizzazione normativa.<\/p>\n\n<p>Il provider in pratica non deve dare origine alla trasmissione illecita, selezionare o modificare le informazioni trasmesse, a condizione di agire prontamente per imuovere le informazioni memorizzate o disabilitarne l\u2019accesso.<br\/>In sintesi egli dovr\u00e0 eseguire la propria obbligazione secondo la diligenza richiesta, dovere generale nell\u2019adempimento di un contratto.<\/p>\n\n<p>Avv. Valeria Putignano<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>lI legislatore comunitario, dopo oltre un decennio di acceso dibattito, ha regolamentato la posizione giuridica del prestatore di servizi della societ\u00e0 dell\u2019informazione con la direttiva 2000\/31\/CE (di recente recepita nel nostro ordinamento), con la quale si intende altres\u00ec favorire lo sviluppo dei servizi offerti n line, mediante la rete telematica.\u00a0Tale disciplina tende a garantire anche [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":3,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_seopress_robots_primary_cat":"","_seopress_titles_title":"","_seopress_titles_desc":"","_seopress_robots_index":"","footnotes":""},"categories":[23],"tags":[],"class_list":["post-747","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-pubblicazioni-diritto-comunitario-en"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.studioputignano.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/747","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.studioputignano.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.studioputignano.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.studioputignano.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/users\/3"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.studioputignano.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=747"}],"version-history":[{"count":3,"href":"https:\/\/www.studioputignano.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/747\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":750,"href":"https:\/\/www.studioputignano.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/747\/revisions\/750"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.studioputignano.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=747"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.studioputignano.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=747"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.studioputignano.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=747"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}