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DIRITTO DEL LAVORO

>> Il contratto a progetto

>> Contratto di collaborazione coordinata e continuativa

>> Progetto di fase di lavorazione

>> Arretrati pagati agli agenti storico provvedimeto del Tar


Il contratto a progetto:
(Evoluzione normativa dei CO.CO.CO)

Decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276

Attuazione delle deleghe in materia di occupazione del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n.30.
Le disposizioni del presente decreto legislativo, nel dare attuazione ai principi e criteri direttivi contenuti nella legge 14 febbraio 2003, n.30, si inseriscono nell’ambito degli orientamenti comunitari in materia di occupazione e di apprendimento permanente, finalizzate perciò ad aumentare i tassi di occupazione e a promuovere la qualità e la stabilità del lavoro, soprattutto con contratti a contenuto formativo e contratti a orario modulato compatibili con le esigenze delle aziende e le aspirazioni dei lavoratori.

TIPOLOGIE CONTRATTUALI A PROGETTO E OCCASIONALI

DEFINIZIONE
I rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, prevalentemente personale e senza vincolo di subordinazione di cui all’art.409, n.3 c.p.c., devono essere riconducibili a uno o più progetti specifici o programmi di lavoro o fasi di esso determinati dal committente e gestiti autonomamente dal collaboratore in funzione del risultato.
Dalla disposizione di cui al comma 1 vengono escluse le prestazioni occasionali, intendendosi per esse i rapporti di durata complessiva non superiori a trenta giorni nel corso ell’anno solare con lo stesso committente, a meno che il compenso percepito nello stesso anno solare sia superiore a 5 mila euro, in tal caso si applicheranno le disposizioni di questo capo.
Sono escluse anche le professioni intellettuali per l’esercizio delle quali si richiede l’iscrizione in appositi albi, già esistenti alla data di entrata in vigore del decreto legislativo, i rapporti e le attività di collaborazione coordinata e continuativa rese e utilizzate a fini istituzionali a favore di associazioni e società sportive dilettantistiche affiliate alle federazioni sportive nazionali.
Sono altresì esclusi i componenti degli organi di amministrazione e controllo delle società , i partecipanti a collegi e commissioni, coloro i quali percepiscono la pensione di vecchiaia.

FORMA
Il contratto di lavoro a progetto è stipulato in forma scritta. Esso deve contenere i seguenti elementi:
Indicazione della durata, determinata o determinabile, della prestazione lavorativa.
Indicazione del progetto o programma di lavoro, fasi di esso, individuata nel suo contenuto caratterizzante, dedotto dal contratto stesso.
Il corrispettivo e i criteri per la sua determinazione, tempi e modalità di pagamento , rimborsi spese.
Le forme di coordinamento del lavoratore a progetto al ommittente sulla esecuzione della prestazione che deve essere tale da non pregiudicarne l’autonomia nell’esecuzione dell’obbligazione lavorativa.
Le misure per la tutela della salute e sicurezza del collaboratore a progetto.

CORRISPETTIVO
Il compenso corrisposto ai collaboratori a progetto deve essere proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro eseguito , tenendo conto dei compensi normalmente orrisposti per analoghe prestazioni di lavoro autonomo nel luogo di esecuzione .

OBBLIGO DI RISERVATEZZA
Salvo diretto accordo tra le parti il collaboratore a progetto può svolgere la sua attività a favore di più committenti.
IL committente a progetto non può però svolgere attività in concorrenza con i committenti, né diffondere notizie e apprezzamenti relativi ai programmi e all’organizzazione degli stessi, né compiere atti in pregiudizio delle attività dei committenti stessi.

INVENZIONI DEL COLLABORATORE A PROGETTO
Il lavoratore a progetto ha diritto di essere riconosciuto autore della invenzione fatta nello svolgimento del rapporto. I diritti e gli obblighi delle parti vengono regolati da leggi speciali, compreso quanto previsto dall’art.12 bis l. 22 aprile 1941,n.633.

ALTRI DIRITTI DEL COLLABORATORE A PROGETTO
La gravidanza, la malattia, l’infortunio del collaboratore a rogetto non comportano l’estinzione del rapporto contrattuale, che resta sospeso e senza erogazione del corrispettivo. Inoltre la sospensione del rapporto non comporta proroga della durata del contratto, che si estingue alla scadenza. Il committente può recedere dal contratto se la sospensione si protrae per un periodo superiore ad un sesto della durata stabilita, se questa è determinata, oppure superiore a trenta giorni per i contratti di durata determinabile. In caso di gravidanza la durata del rapporto è prorogata per un periodo di centottanta giorni.
Sono inoltre applicabili le norme sulla sicurezza e igiene (decr.leg.n.626 del 1994) se la prestazione si è svolta nei luoghi di lavoro del committente ; le norme di tutela contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (art.51, l.23 dicembre 1999, n. 488; decreto del Ministero del lavoro e della previdenza 12 gennaio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.71, 26 marzo 2001).

ESTINZIONE DEL CONTRATTO E PREAVVISO
I contratti in questione si risolvono al momento della realizzazione del progetto, della fase di esso che ne costituisce l’oggetto. Si può recedere prima della scadenza del termine per giusta causa oppure secondo le diverse modalità stabilite dalle parti nel contratto stesso.

RINUNZIE E TRANSAZIONI
I diritti derivanti dalle disposizioni contenute nel contratto, possono essere oggetto di rinunzie o transazioni fra le parti in sede di certificazione del rapporto di lavoro.

DIVIETO DI RAPPORTI DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA ATIPICI. CONVERSIONE DEL CONTRATTO.
Vengono considerati rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato, i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa realizzati senza l’individuazione di un progetto, programma o fase di esso. Nel caso in cui il giudice accerti che il rapporto instaurato ai sensi dell’art.61 configuri un rapporto di lavoro subordinato, questo si trasforma in rapporto di lavoro subordinato corrispondente alla tipologia realizzatasi fra le parti. Ai fini dell’accertamento, il giudice verificherà l’esistenza del progetto, programma o fase di lavoro ma non potrà mai sindacare nel merito valutazioni e scelte tecniche, organizzative o produttive.

PRESTAZIONI OCCASIONALI DI TIPO ACCESSORIO RESE DA PARTICOLARI SOGGETTI.
Le prestazioni di lavoro accessorio sono le attività di natura occasionale rese da soggetti a rischio di esclusione sociale, non ancora inseriti nel mercato del lavoro o al contrario in procinto di uscirne. Essi sono :
Piccoli lavoratori domestici a carattere straordinario, ssistenza domiciliare ai bambini e alle persone anziane, ammalate o con handicap; insegnamento privato supplementare;
3. piccoli lavori di giardinaggio, pulizia , manutenzione di edifici e monumenti;
4. realizzazione di eventi sociali, sportivi, culturali o caritatevoli;
5. collaborazione con enti pubblici o associazioni di volontariato per lavori di emergenza, come quelli dovuti a alamità o eventi naturali improvvisi.
Le attività lavorative suddette sono rapporti di natura meramente occasionali e accessoria, cioè attività che coinvolgono il lavoratore per una durata non superiore a 30 giorni e che non diano luogo a compensi superiori a 3 mila euro.
Relativamente alle attività agricole, non costituiscono rapporto di lavoro autonomo o subordinato le prestazioni svolte da parenti e affini sino al terzo grado in modo meramente occasionale, a titolo di aiuto, mutuo aiuto, obbligazione morale senza attribuzione di compensi.

PRESTATORI DI LAVORO ACCESSORIO

Possono svolgere attività di lavoro accessorio :

  a) disoccupati da oltre un anno;

  b) casalinghe, studenti e pensionati;

  c) disabili e soggetti in comunità di recupero;

  d) lavoratori extracomunitari, soggiornanti in Italia , nei 6 mesi successivi alla perdita del lavoro.

I soggetti indicati comunicano la loro disponibilità ai servizi per l’impiego delle province o nell’ambito territoriale di riferimento; dopo questa comunicazione , i soggetti interessati allo svolgimento delle prestazioni di lavoro accessorio ricevono una tessera magnetica dalla quale risulti la loro condizione.

DISCIPLINA DEL LAVORO ACCESSORIO
Per svolgere prestazioni di lavoro accessorio i beneficiari acquistano presso le rivendite autorizzate uno o più carnet di buoni per prestazioni di lavoro accessorio per un valore nominale di 7,5 euro. Il prestatore percepisce il proprio compenso presso uno o più enti o società concessionari all’atto della restituzione dei buoni ricevuti , dal beneficiario della prestazione, per un valore pari a 5,8 euro per ogni buono consegnato: questo compenso è esente da ogni esenzione fiscale .
L’ente concessionario provvede al pagamento delle spettanze alla persone che presentino i buoni per le prestazioni di lavoro accessorio, registrando i dati anagrafici, il codice fiscale e versando i contributi per fini previdenziali all’INPS , in misura di 1 euro e per fini assicurativi contro gli infortuni all’ INAIL in misura di euro 0,5. Inoltre l’ente concessionario trattiene l’importo di 0,2 euro a titolo di rimborso spese.

Entro 60 giorni dall’entrata in vigore del suddetto decreto, il Ministro del lavoro deve individuare gli enti e le società concessionarie alla riscossione di buoni, i soggetti autorizzati alla vendita degli stessi.

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Contratto di collaborazione coordinata e continuativa:
di Nicola Putignano

Tra……………………., di seguito denominato committente, e il sig………………, di seguito denominato collaboratore

Si conviene

A decorrere dal….. fino al… . il collaboratore provvederà a svolgere in favore del committente le seguenti prestazioni nell’ambito della fase finale di lavorazione del prodotto della società committente, in base al progetto di organizzazione delle fasi produttive e del controllo della qualità del prodotto in allegato.
Le prestazioni saranno effettuate con continuità, ma senza obbligo di esclusività né di osservanza di un orario di lavoro; il collaboratore tuttavia, prestando la propria attività ll’interno dei locali aziendali, non potrà essere presente all’interno dell’azienda prima delle ore…. e dopo le ore….., orario di apertura e chiusura dello stabilimento.
Il collaboratore dovrà prestare la propria collaborazione personalmente.
Il collaboratore presterà la propria attività in autonomia, obbligandosi solo al raggiungimento del risultato individuato nel progetto precedentemente indicato e in allegato, e non sarà sottoposto a nessun vincolo gerarchico nei confronti di altro personale aziendale; inoltre non dovrà osservare essuna direttiva specifica.
Non è tenuto ad osservare un orario di lavoro, né a giustificare assenza. Il collaboratore non dovrà rispettare il codice disciplinare.
Il collaboratore si obbliga al rispetto del risultato della verifica del prodotto fino alla conclusione del contratto. Il committente si obbliga a corrispondere, quale compenso per tale attività, €....... con la seguente periodicità.......

Le parti si danno atto che tale compenso è proporzionale alla quantità e qualità dell’attività da svolgere.
Sui compensi erogati al collaboratore il committente effettuerà le ritenute fiscali e contributive obbligatorie per legge.
Il committente si obbliga, inoltre, al rispetto della normativa vigente in materia di gravidanza, malattia, infortunio e malattia professionale, nonché le norme di cui all’art.51, comma1 L. 23/12/99 n.488 e del decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale 12/01/2001.
Il collaboratore dovrà prestare la propria opera con orrettezza e buona fede; i collaboratore si obbliga a non svolgere attività in concorrenza col committente e a non diffondere notizie ed apprezzamenti relativamente ai programmi e all’organizzazione della produzione del committente, né altra attività pregiudizievole allo stesso.
Il presente contratto si intende risolto al momento del raggiungimento del risultato previsto nel progetto in allegato, senza bisogno di comunicazione da parte del committente.

Il recesso prima della scadenza di detto termine è consentito per giusta causa e comunque:

  a) inattività del collaboratore per un periodo superiore a un sesto della durata stabilita dal contratto;

  b) irregolarità del collaboratore nello svolgimento ell’attività di notevole gravità;

  c) sottoposizione del collaboratore a procedure concorsuali o condanna penale.

In ogni caso il recesso dovrà essere comunicato per iscritto con raccomandata.
Il committente si impegna a fornire al collaboratore ogni strumento di protezione previsto dalle vigenti norme in materia di tutela e sicurezza sul lavoro per la tipologia di attività svolta. Si impegna, inoltre, a fornire al collaboratore un locale idoneo, all’interno dello stabilimento, per lo svolgimento della prestazione, in ottemperanza agli obblighi di cui al d. lgs. n.626/94 e successive modificazioni.

Firma del committente

Firma del lavoratore

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Progetto di fase di lavorazione per contratto di collaborazione coordinata e continuativa:
ai sensi dell'art 62 D.LGS 10/09/2003 N.276 - di Nicola Putignano

Il committente ……….. intende avviare una sperimentazione in materia di controllo della qualità del prodotto finale ed individuare un gruppo di collaboratori con questo precipuo compito.
L’attività individuata a tal fine si inserisce nella fase finale della lavorazione del prodotto .
La fase lavorativa individuata prevede una verifica finale del prodotto e la sua rispondenza alle caratteristiche di qualità individuate dall’impresa committente; inoltre essa può essere svolta in autonomia rispetto alle altre fasi del processo produttivo; pertanto a tale fase lavorativa si intende adibire collaboratori sulla base del presente progetto.
La creazione di una fase specifica, così individuata, è mirata all’ottimizzazione della qualità del prodotto, con l’individuazione di una fase organizzativa a ciò precipuamente dedicata.
Le caratteristiche di tale fase consente l’applicazione di collaboratori autonomi tenuti solo al raggiungimento del risultato specificato nel presente progetto (rapporti regolamentati da contratti di lavoro a progetto ai sensi dell’art.61 e ss. d.lgs. n.276/2003).

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Arretrati pagati agli agenti storico provvedimento del Tar

Dopo anni di contenzioso tra gli agenti di polizia penitenziaria pugliesi e il Dap (Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria), le strada erano ormai soltanto due: o l'Amministrazione si decideva finalmente a liquidare gli straordinari mai pagati agli agenti, o qualcun altro l'avrebbe costretta a farlo. Chi? I giudici amministrativi, ad esempio, che con un provvedimento per certi versi unico hanno costretto l'amministrazione penitenziaria a liquidare tutti gli arretrati. Il decreto ingiuntivo è stato chiesto al Tar e ottenuto dall'avv. Nicola Putignano , al quale il Sindacato autonomo di polizia penitenziaria (Sappe) si è rivolto per ottenere giustizia. Il primo passo è stato il ricorso dinanzi ai giudici del Tar per ottenere provvedimenti che obbligassero il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria a liquidare le somme maturate dagli agenti nel corso del 2004 (indennità per le attività di traduzione e di piantonamento dei detenuti). Il Tar ha dato ragione agli agenti. Numerose le sentenze (sulla base di procedimenti individuali) emesse che condannano il Dap al pagamento degli arretrati. Ma di quei soldi, nemmeno l'ombra. L'avv. Putignano ha quindi fatto un passo successivo: ha chiesto agli stessi giudici amministrativi l'emissione di un decreto ingiuntivo subito esecutivo che obbligasse, senza più scuse, il Dap a liquidare gli agenti. E così è stato. L'amministrazione ha versato tutte le somme arretrate (1.869 euro a testa). Un debito, secondo il sindacato, che sfiorava ormai il milione di euro. Così il Sappe esulta, per la vittoria riportata sul Dipartimento. E contemporaneamente torna a sgranare il lungo elenco dei mali dell'universo carcerario, dal disagio dei detenuti a quello degli agenti di polizia penitenziaria. "Il Sindacato - commenta il segretario regionale Federico Pilagatti - non può non denunciare che mentre da una parte l'Amministrazione penitenziaria non onora i debiti con i suoi dipendenti, dall'altra continua a spendere e spandere risorse e mezzi senza alcun beneficio per gli istituti penitenziari pugliesi. Ci viene in mente - continua il sindacalista - il carcere di Bari ormai diventato un monumento allo spreco, con i tantissimi milioni di euro sperperati senza che si siano migliorare le condizioni di vita all'interno dell'istituto". In più con l'entrata in funzione del nuovo centro clinico, sempre nel penitenziario di corso De Gasperi, si sarebbe "aggravata la carenza di approvigionamento idrico". Per i rubinetti a secco, nell'esplosione della calda estate, non sono mancate, da parte delle centinaia di reclusi, vivacissime proteste. Le condizioni dei reclusi negli istituti pugliesi (da Taranto a Foggia da Lecce a Bari) sono come al solito drammatiche. Le condizioni di sovraffollamento sono oltre i livelli di guardia. Proprio il Sappe annuncia la realizzazione di un "libro bianco" che sarà consegnato al sottosegretario alla Giustizia, on. Vitali. c.f.
06/07/2005

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