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DIRITTO COMUNITARIO

>> La politica agricola

>> Prodotti alimentari sicuri

>> Uno spazio senza frontiere interne

>> La responsabilità del prestatore di servizi nella direttiva 2000/31/CE

>> I principi del legittimo affidamento e della causa di forza maggiore nella giurisprudenza della Corte di giustizia

Il legislatore comunitario, dopo oltre un decennio di acceso dibattito, ha regolamentato la posizione giuridica del prestatore di servizi della società dell’informazione con la direttiva 2000/31/CE (di recente recepita nel nostro ordinamento), con la quale si intende altresì favorire lo sviluppo dei servizi offerti n line, mediante la rete telematica.
Tale disciplina tende a garantire anche in tale settore il rispetto dei principi fondativi della libertà di mercato, quali la diligenza, correttezza, adeguata nformazione e composizione equilibrata degli interessi in conflitto.
Il provider, fornitore (libero e non soggetto ad alcuna autorizzazione preventiva) del sito, consente agli utenti, che ne facciano richiesta, di accedere alla rete e di volgervi tutte le attività connesse.
La molteplicità delle attività che l’utente può svolgere, ha posto l’esigenza d’individuare il ruolo e la funzione del provider, e soprattutto i presupposti e le ondizioni per la configurazione di eventuali profili di responsabilità dello stesso.
In particolare si è discusso se tale soggetto sia un mero fornitore di connessione, imitandosi solo a mettere a disposizione il proprio sito ad altri, o se, invece, lo svolgimento del servizio di collegamento telematico non sottoponga lo stesso a recisi vincoli ed obblighi.
Numerosi sono gli illeciti configurabili in rete come, gli atti di concorrenza sleale, l’uso illecito di marchio registrato, atti di pubblicità menzognera, violazione del diritto d’autore, diffusione non consentita d’immagini, lesione dei diritti alla riservatezza e all’immagine, violazione del trattamento dei dati personali etc.; e pertanto in tale contesto è necessario verificare se accanto alla responsabilità dell’autore del fatto si possa configurare anche una responsabilità aquiliana del provider.
Tale questione ha visto in passato alternarsi tesi negatrici, dirette ad escludere qualunque forma di coinvolgimento del provider, e orientamenti invece affermativi, tendenti ad ammettere la responsabilità del suddetto professionista per fatti illeciti realizzati da terzi con il mezzo telematico.
Anche la giurisprudenza, in realtà, è apparsa incerta e divisa tra la configurabilità in capo al provider di una responsabilità oggettiva fondata sulla culpa in vigilando e l’esclusione assoluta di qualunque tipo di responsabilità per i essaggi e le comunicazioni che circolano in rete.
Nel primo senso si è espressa un’ordinanza del Tribunale di Napoli del 1996, che, occupandosi di un atto di concorrenza sleale, realizzato mediante diffusione di messaggi pubblicitari, ha assimilato la responsabilità del provider a quella gravante n capo al direttore di una testata giornalistica, ex art. 30 l. 223/90.
Si è fatto però criticamente rilevare che l’equiparazione del provider a tale figura professionale risulta fuorviante ed irrazionale, poiché mentre su quest’ultimo incombe per legge un dovere di controllo e vigilanza sui dati e sulle informazioni immessi, analogo dovere diversamente non si riscontra in capo al fornitore di rete, emplice intermediario per la connessione telematica.
Una diversa pronuncia del Tribunale di Roma del 1998 ha invece accolto la tesi negativa, definendo correttamente il provider quale <<centralinista o meglio postino>>, il quale per tale motivo non può essere tenuto a controllare i siti, overe gravante piuttosto sul gestore del sito.
In questo quadro d’incertezza viene da ultimo adinserirsi la normativa comunitaria, che fissa alcune regole di sicuro rilievo.

L’art. 15 afferma in modo inequivocabile l’assenza in capo al prestatore, sia di n <<obbligo generale di sorveglianza sulle informazioni che vengono trasmesse o emorizzate>>, sia di un <<obbligo generale di ricercare attivamente fatti o circostanze che indichino la presenza di attività illecite>>.
Pertanto il prestatore è esente da responsabilità purché però non ricorrano le condizioni poste dagli artt. 12, 13, 14, verificatesi le quali risorge a suo carico una presunzione di colpa, dalla quale il suddetto professionista può liberarsi solo mostrando che l’illecito non è ascrivibile a comportamenti commissivi o omissivi, oggetto di tipizzazione normativa.

Il provider in pratica non deve dare origine alla trasmissione illecita, selezionare o modificare le informazioni trasmesse, a condizione di agire prontamente per imuovere le informazioni memorizzate o disabilitarne l’accesso.
In sintesi egli dovrà eseguire la propria obbligazione secondo la diligenza richiesta, dovere generale nell’adempimento di un contratto.

Avv. Valeria Putignano

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I principi del legittimo affidamento e della causa di forza maggiore nella giurisprudenza della Corte di giustizia:

Il legittimo affidamento e la causa di forza maggiore sono principi innovatori del diritto comunitario, spesso riconosciuti con accezioni ben più restrittive anche negli ordinamenti nazionali degli Stati membri della CE.

Tali principi creano una sorta di bilancia degli interessi tra la Comunità ed i singoli e, pertanto, sono strumenti utili per gli operatori commerciali, in quanto permettono di derogare ad un regolamento o meglio ad una decisione di un’istituzione comunitaria, diretta a comminare all’operatore una sanzione amministrativa o il recupero di un beneficio finanziario.

Il legittimo affidamento nell’ordinamento italiano può essere ravvisato nella tutela dei diritti quesiti, ma in quello comunitario ha una portata ben più ampia.

Infatti, l’ordinamento comunitario protegge non solo diritti veri e propri già acquisiti (divieto di applicazione retroattiva di una disposizione legislativa nuova a situazioni giuridiche ormai determinate), ma anche aspettative giustificate (protegge gli interessati da conseguenze meno favorevoli rispetto a quelle che attendevano confidando nell’immutabilità della norma) dalla legislazione vigente.

Si vuole, in sostanza, evitare che norme modificative di quelle precedenti, abbiano un effetto retroattivo sostanziale, senza che sia stato previsto o fosse prevedibile.

Si ha una violazione di tal genere quando un’istituzione, in assenza di un contrario interesse pubblico imperativo, abolisce, con effetto immediato e senza preavviso un vantaggio specifico, senza adottare misure provvisorie appropriate (Campo Ebro Industrial SA 21/2/95).

Tale principio, pur riconosciuto in numerose sentenze (soprattutto in quelle attinenti la politica agricola comune) ha trovato scarsissime applicazioni.

Il legittimo affidamento -Delacre (14/2/90) e Duff (15/2/96)-può essere fatto valere solo se la Comunità ha precedentemente determinato una situazione tale da giustificare le aspettative degli interessati.

E’ necessario sapere che:

1. Il legislatore comunitario dispone di un ampio potere discrezionale purché sia rispettato il Trattato e le scelte proporzionate a tali obiettivi

2. Le scelte del legislatore possono essere modificate nel tempo

3. Un operatore economico deve essere prudente ed avveduto e prevedere che la normativa può essere modificata anche sopprimendo determinati vantaggi. Tutto ciò poiché si parte dal sunto secondo cui un operatore economico sopporta un rischio, insito nella natura stessa della propria attività economica e produttiva.

Nei primi anni ’90 la Corte di Giustizia delle Comunità europee ha riconosciuto ad alcuni operatori commerciali la scriminante del legittimo affidamento in due cause rimaste senza dubbio note nel panorama :

Produttori Slom (vittime della riconversione) 19/5/92: 1) il regolamento 1078/77 aveva introdotto dei premi per chi non avesse commercializzato latte per un periodo di cinque anni. 2) il regolamento 856/84 ha introdotto un prelievo supplementare per il quantitativo di latte che superava quello ceduto in un anno di riferimento. 3) l’anno di riferimento fissato era il 1981 ma gli Stati membri potevano scegliere il 1982 o il 1983.4) Ora, chi nell’anno di riferimento aveva scelto di non produrre latte, per quanto detto sopra, non poteva avere un quantitativo di riferimento 5) Dunque, l’obbligo di non commercializzare latte per 5 anni, per alcuni produttori era divenuto definitivo 6) In questo caso era stato violato il legittimo affidamento dei produttori, riposto nel carattere temporaneo del regime.

Crispoltoni (11/7/91) :Il Consiglio con un regolamento aveva stabilito i quantitativi massimi garantiti per il raccolto del 1988 nel settore del tabacco. Purtroppo la pubblicazione di tali regolamenti era avvenuta quando gli agricoltori avevano già fatto i loro programmi per il raccolto 1988, dunque si era venuta a creare una violazione del principio del legittimo affidamento perché tale regolamento comportava una retroattività sostanziale non prevedibile.

Naturalmente il legittimo affidamento non potrà mai essere invocato ove l’operatore economico si rendesse autore di una violazione manifesta della normativa comunitaria, come è accaduto nella causa Sgaravatti mediterranea srl c. Commissione del 26/9/2002, dove la Comunità si era vista costretta a sopprimere un contributo, inizialmente accordato ad un’azienda per sviluppare un progetto pilota d’ingegneria naturalistica, per accertata frode comunitaria.

La causa di forza maggiore, diversamente dal legittimo affidamento, è stata meglio trattata in una Comunicazione –88-1696, GUCE, C 259, 1988, 10, dove la Commissione ha dato una definizione a tale principio, ha fissato le modalità d’applicazione ed ha accennato alle prove da addurre.

Tale principio (che la Corte non chiama mai “generale”) è l’unico ad aver trovato una esplicita previsione nella regolamentazione comunitaria, dove l’obbligo di ottemperare a talune condizioni è mitigato dalla formula <<salvo il caso di forza maggiore>>.

La prima definizione data dalla Corte nella causa Internationale Handelsgsellschaft (17.12.1970) è rimasta sostanzialmente invariata:

<<la nozione di forza maggiore non si limita all’impossibilità assoluta, ma deve essere intesa nel senso di circostanze anormali (ELEMENTO OGGETTIVO), indipendenti dall’operatore, e le cui conseguenze non avrebbero potuto essere evitate se non a prezzo di sacrifici (ELEMENTO SOGGETTIVO), malgrado la miglior buona volontà e diligenza usata>> (in senso conforme: Eierkontor 1979, Ferriere Valsabbia 1984, Denkavit 1986.

ELEMENTO OGGETTIVO: la Commissione precisa tale circostanza come anormale, imprevedibile o talmente improbabile che un commerciante diligente può considerarne il rischio trascurabile (fulmine, blocco dei canali per formazione di ghiaccio, blocco per valanga delle strade normalmente praticabili, decesso improvviso dell’amministatore unico di un’impresa familiare), ovvero una circostanza fuori dal controllo dell’operatore in senso lato (sciopero senza preavviso). Non sono indipendenti dall’operatore gli atti, anche dolosi, commessi dagli altri contraenti in quanto spetta all’operatore scegliere con cura i propri partners commerciali (a tal proposito la Corte ha anche ipotizzato in favore dell’operatore la possibilità di sottoscrivere una polizza assicurativa, utile per proteggersi da contraenti commerciali dolosi o disattenti).

ELEMENTO SOGGETTIVO: l’operatore commerciale deve premunirsi prendendo ogni misura opportuna (fatta eccezione per gli oneri eccessivi), deve vigilare attentamente sull’operazione, reagire immediatamente quando constati un’anomalia, eventualmente trovare un’altra destinazione per la propria merce, insomma deve usare la diligenza richiesta per rispettare i termini previsti dalla normativa.

La causa di forza maggiore costituisce un’ eccezione alla regola generale che impone il rispetto scrupoloso delle disposizioni legislative e pertanto va interpretata ed applicata in senso restrittivo.

In pratica non può essere invocata in presenza di un termine di decadenza obbligatorio (ad esempio nelle procedure di aggiudicazione per depositare le offerte), necessario per la pubblica amministrazione.

Sulla prova: questa per la Commissione cade sull’operatore che la invoca, il quale deve esibire prove documentali incontestabili.

Cause in cui tale principio è stato riconosciuto:

MOLKEREI 18.3.93: la causa di forza maggiore è stata riconosciuta ad un operatore tedesco, che non era stato in grado di produrre, entro il termine imposto dalla normativa comunitaria, il documento attestante l’avvenuta trasformazione di una partita di burro acquistata a prezzo ridotto nell’ambito gare intese a favorire lo smaltimento delle eccedenze. Le autorità italiane, dove era avvenuta tale trasformazione, nonostante i numerosi solleciti avevano rilasciato in ritardo l’attestazione necessaria per ottenere lo svincolo della cauzione. Tale circostanza è stata riconosciuta estranea all’operatore economico, il quale non aveva alcun potere di intervenire nel compimento di tali operazioni.


Ad ogni modo e per concludere, risulta opportuno ricordare che le istituzioni comunitarie lavorano in due lingue, e specificatamente in francese ed in inglese. Pertanto, spesso i problemi interpretativi sui testi legislativi sorgono proprio a causa di cattive traduzioni giuridiche, che possono alterare il significato originale del documento.

Dunque, si ritiene per concludere che la migliore assicurazione per un operatore commerciale sia proprio l’assistenza di validi professionisti, specializzati in diritto delle Comunità europee, al fine di meglio individuare la corretta interpretazione da attribuire ad una decisione ed eventualmente derogarvi con un’azione.

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Intervento del Dott. Donato Sandro Putignano al seminario di diritto comunitario del 09/02/2004:

“ART. 316 ter c.p. : “Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato”L’art. 4 della legge 300 del 2000, in attuazione di disposizioni comunitarie, ha introdotto nel nostro ordinamento l’art. 316 ter del codice penale.

Tale norma sanziona chiunque utilizzando o presentando dichiarazioni materialmente o ideologicamente false o omettendo di dare informazioni dovute, consegue indebitamente, per sè o per altri, contributi o erogazioni da parte dello Stato, di altri enti pubblici o della Comunità Europea, prevedendo come sanzione la reclusione dai sei mesi ai tre anni.

Una prima peculiarità di questo articolo è data da quanto previsto dal suo secondo comma in cui si pone una soglia all’applicazione della sanzione penale, si fissa il limite dei quattro mila euro come spartiacque fra l’applicazione della sanzione penale e l’applicazione della sanzione amministrativa.
Infatti, nell’ipotesi in cui i contributi ottenuti indebitamente siano inferiori a tale somma, è prevista la sola sanzione amministrativa del pagamento di una somma, fra i 5 e i 25 mila euro, che in ogni caso non potrà superare il triplo del beneficio conseguito.
La principale questione riguarda e deriva dalle prime parole dell’articolo : “Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall’art. 640 bis”.
Occorre esaminare in che rapporto si pone, quindi, questo reato con quello della truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche.
Le due alternative fra cui si sono schierate la dottrina e la giurisprudenza si basano sui criteri di sussidiarietà e di specialità, in base al primo l’art. 316 ter sarebbe sussidiario rispetto al reato di truffa e quindi troverebbe applicazione solo in quei casi residuali che fuoriescono dall’applicazione di quest’ultimo reato.
In base al secondo, invece, si applicherebbe l’art. 316 ter tutte le volte in cui si realizzassero quelle condotte esplicitamente descritte dal legislatore, applicandosi il reato di truffa nei casi in cui a queste si unissero altri artifici e raggiri.
La Cassazione nelle prime pronunce si è schierata radicalmente a favore del principio di sussidiarietà, in attuazione del disposto della prima frase dell’articolo e per rispetto alla normativa comunitaria posta alla base della creazione di questo reato, la quale era volta ad estendere la tutela degli interessi comunitari e non ad abbassare la guardia circa la repressione di questi reati.
Così facendo la Cassazione limitava al minimo l’applicazione dell’art. 316 ter in quanto nel nostro Paese, per giurisprudenza costante, condotte come la presentazione di atti falsi per ottenere benefici, costituiscono di per sè gli artifici e i raggiri previsti dall’art. 640.
Da ciò sono scaturite le prime pronunce in senso contrario, volte a dare piena attuazione al contenuto dell’art. 316 ter, e importante in tal senso è stata la sentenza n. 23083/2002 della Cassazione, con la quale la Suprema Corte ha superato il problema dell’applicazione del principio di sussidiarietà o di specialità, affermando che pur costituendo la prima frase dell’articolo una clausola di sussidiarietà espressa, tuttavia non è possibile scavalcare il significato letterale dell’articolo, dal quale emerge come il legislatore nel vastissimo ventaglio di comportamenti ha enucleato quello di gravità minore, rappresentato dal semplice utilizzo o dalla semplice omissione, e soltanto a tale condotta, non accompagnata da ulteriori malizie dirette all’induzione in errore del soggetto passivo, ha inteso collegare conseguenze più favorevoli in termini sanzionatori di quelle previste per il delitto di truffa.
Nel concreto, l’applicazione letterale e più estensiva dell’art. 316 ter, risolve quanto meno un problema evidenziato del resto nella stessa brochure di questo convegno, ove si sottolinea come anche gli operatori corretti corrono il rischio di essere accusati di frode a danno della Comunità, spesso semplicemente a causa di un’errata interpretazione della normativa comunitaria.
Oggi l’art. 316 ter può essere quindi uno strumento per incanalare tali fattispecie minori in una ipotesi di reato che prevede sanzioni più lievi se non proprio la depenalizzazione della condotta.

Dott. Donato Sandro Putignano

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Articolo:

Si è svolto lunedì scorso presso la sede dell’IFOC di Bari un convegno di diritto comunitario dal titolo “La tutela degli operatori economici a fronte del diniego o del recupero, da parte della Pubblica Amministrazione, delle agevolazioni finanziarie previste dalla normativa comunitaria”.

Sono intervenuti gli avvocati Viscardini e Donà dello Studio Legale Donà Viscardini di Padova e gli avvocati Valeria Putignano, Giacomo D’Addario e il Dott. Putignano dello Studio Legale Putignano.
La Professoressa Viscardini e l’Avvocato Donà si sono alternati sulla discussione di casi pratici riguardanti le possibilità da parte degli operatori commerciali di ottenere contributi da parte della Comunità e dei problemi in cui questi possono incorrere in materia fiscale e doganale.
L’avvocato Putignano ha tenuto una rassegna giurisprudenziale analizzando in particolare l’applicazione pratica dei concetti di legittimo impedimento e di causa di forza maggiore.

Hanno concluso il seminario, l’avvocato D’Addario e il Dott. Putignano che hanno relazionato, invece, sugli aspetti penalistici della materia.
Il primo ha esaminato i casi di violazione della disciplina sull’IVA, con particolare attenzione anche alle più recenti novità sia normative che giurisprudenziali, mentre il secondo ha esaminato l’art. 316 ter del codice penale, disciplinante l’indebita percezione di contributi pubblici,in particolare nel rapporto con il reato di truffa aggravata.

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RC Auto e "obbligo a contrarre", un ostacolo alla libera prestazione di servizi:

Nel 2004, la Commissione europea ha aperto un fascicolo amministrativo (Commissione/Italia) con il fine di verificare la conformità della legislazione italiana, in materia di assicurazione obbligatoria per i veicoli a motore, con il Trattato CE e la terza direttiva 92/49/CEE del Consiglio del 18 giugno 1992.

Oggetto d’esame del procedimento d’ infrazione è nel particolare la legge 24 dicembre 1969 n. 990 (ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA), la quale prevedeva sino a qualche settimana fa (sostituita dal D.lgs del 7/9/2005, n. 209 recante riassetto normativo delle disposizioni in materia di assicurazioni private) che <<le imprese, autorizzate ad esercitare nel territorio della Repubblica, sono tenute ad accettare, secondo le condizioni generali di polizza e le tariffe approvate o stabilite dal Ministero per l’Industria…, le proposte per l’assicurazione obbligatoria che siano loro presentate>> (cosiddetto OBBLIGO A CONTRARRE, più comunemente conosciuto).

La Commissione, dopo aver inviato lettere di messa in mora senza ricevere risposte precise, ha richiesto (ottobre 2005) al Governo Italiano un parere motivato, reso dall’Ufficio competente di quest’ ultimo nel mese di dicembre 2005, rispettando il termine prescritto di due mesi.

Le motivazioni giuridiche della Commissione europea, rese a grandi linee (per dovere di riservatezza, trattandosi di una pratica pendente) da un funzionario del legal service (DG Markt) richiamano le norme del Trattato CE (artt. 43 e 49, disciplinanti rispettivamente la libertà di stabilimento e la libera prestazione di servizi all’interno del Mercato Comune), oltre che la giurisprudenza della CJCE, che: << impongono la soppressione delle restrizioni alla libertà di stabilimento ed alla prestazione di servizi. Tutte le misure>> continua <<che impediscono o rendono « meno attraente » l’esercizio di queste libertà devono considerarsi quali restrizioni. Come indicato nel comunicato stampa della Commissione del 17 ottobre 2005 (IP/05/1288), l’obbligo a contrarre, così come previsto nella legge italiana potrebbe costituire una restrizione in questo senso. Le direttive europee in materia di assicurazione sono tese a realizzare la libera commercializzazione dei prodotti assicurativi all’interno del mercato CE. In questo contesto, il principio della “libertà di concludere contratti” è fondamentale. Ciò significa che in generale le società assicurative devono poter scegliere di concludere o meno alcuni tipi di contratti. In più, è interesse degli assicurati accedere ad una maggiore gamma di prodotti assicurativi all’interno della Comunità per potere scegliere ciò che meglio conviene per i propri bisogni>>, nel rispetto della libera concorrenza, sempre vantaggiosa per i consumatori.

Nelle more, il legislatore italiano ha modificato la propria normativa in materia, adottando il CODICE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE (d.lgs del 7/9/2005 n. 209), nel quale, a onor del vero, non si é ritenuto di dover modificare la norma che disciplina l’obbligo a contrarre (art. 132). Ciò ci spinge a ritenere che, come confermato dal dott. Proietti del Ministero Attività Produttive, nulla in sostanza sia mutato nella posizione del Governo, come precisata nel dicembre 2005 alla Commissione.
Le associazioni a difesa dei consumatori criticano fermamente la posizione della Commissione, ritenendo quest’ ultima sempre più asservita al potere delle lobbies economiche e sostengono fortemente la ratio dell’ obbligatorietà dell’assicurazione, di indubitabile funzione sociale e pur sempre rispondente all’esigenza della totale soddisfazione dei diritti dei danneggiati e dunque necessariamente gestita secondo lo schema tipico dell’assicurazione di responsabilità civile.
Naturalmente, di ben diverso avviso è il dott. Roberto Signorini (Servizio Rapporti Internazionali ANIA- associazione nazionale tra le imprese assicuratrici), il quale motiva: << In linea di principio, pur intuendo i motivi sociali della scelta del legislatore, connessa all'adempimento dell'obbligo assicurativo e al reperimento della copertura, rileviamo che questa scelta, proprio per le rigidità che essa introduce nel mercato dell'offerta, potrebbe costituire d'altra parte una barriera all'ingresso per quelle imprese comunitarie che volessero operare nel nostro paese in regime di libertà di stabilimento o di libertà di prestazione di servizi. Queste imprese, che operano secondo il principio dell' "home country control">> (secondo cui la regolamentazione dei servizi è disciplinata dalla legge del paese in cui è stabilito il fornitore) << nel quadro del mercato unico assicurativo europeo, potrebbero incontrare infatti condizioni di esercizio, problemi e vischiosità del tutto estranei al loro ordinario modo di operare e tali quindi da scoraggiare l'ingresso nel nostro mercato>>.

Il Rapporto ANIA 2004, REGOLE E CONCORRENZA NELL’ASSICURAZIONE AUTO, precisa che, in particolare, l’obbligo in capo alle imprese RC auto di accettare tutte le proposte di assicurazione loro presentate, cui è associato l’obbligo di stabilire tariffe per tutti i rischi derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore, costituisce un elemento di rigidità del mercato, che, da un lato, rende problematico procedere alla libera selezione dei rischi in sede assuntiva (in aperta contraddizione con i principi tecnici della gestione assicurativa efficiente) e, dall’altro, impedisce alle imprese di concentrare la propria attività solo su alcuni segmenti del mercato (ad esempio, specializzarsi, nelle coperture dei giovani o dei ciclomotori ovvero degli autocarri, etc.).
La circostanza non è di poco conto, tra l’altro, poiché l’obbligo a contrarre così strutturato costituisce un fattore di anelasticità sul fronte dell’offerta e risulta pertanto antagonista dei caratteri che comunemente connotano i mercati produttivi di beni e servizi, in cui l’incontro tra la domanda e l’offerta risulta influenzato dalla capacità dell’imprenditore di stare sul mercato, anche potendo scegliere i segmenti di clientela destinatari del prodotto. <<L’obbligo di esercitare l’attività su tutti i rischi>> (non risulta esservi un altro paese Ue, in cui viga l’obbligo a tariffare tutti i rischi nella r.c. auto) <<determina indubbiamente effetti distorsivi sul terreno della concorrenza, poiché impedisce la specializzazione competitiva su singoli comparti del mercato e determina di fatto una rilevante barriera all’ingresso di nuovi attori, italiani o stranieri, interessati ad inserirsi come operatori di nicchia>>.

Per concludere, allo stato dei fatti, la Commissione, valutata la risposta per nulla innovatrice del Governo italiano, potrà ragionevolmente adire nei prossimi mesi la Corte di Giustizia delle Comunità europee al fine di veder accertata la contrarietà del Codice delle assicurazioni al diritto comunitario.

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